Art. 3. Soppressione di altri organismi collegiali 1. Ai fini del contenimento della spesa e della maggiore funzionalita' delle procedure, con regolamento approvato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sono individuati gli organismi collegiali regionali ritenuti indispensabili per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione non altrimenti perseguibili attraverso l'utilizzazione: a) di strutture regionali; b) degli organi di consultazione previsti dalla legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) da ultimo modificata dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione); c) delle conferenze di servizi o dell'intervento, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi. 2. Il regolamento di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organismi collegiali ritenuti indispensabili o la loro sostituzione con organi monocratici, nonche' l'adeguamento della loro composizione ai sensi di quanto disposto dall'Art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 3. Gli organismi non individuati come indispensabili dal regolamento di cui al comma 1, a decorrere dalla data indicata nel regolamento medesimo, sono soppressi. Il regolamento indica per quali organismi soppressi le relative funzioni vengono esercitate in base ai criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 4. Il regolamento di cui al comma l individua gli organismi collegiali previsti da leggi regionali per lo svolgimento di funzioni conferite agli enti locali, per i quali gli enti locali medesimi, nell'esercizio della potesta' regolamentare, possono provvedere al riordino secondo i criteri di cui al comma 2. 5. Il regolamento individua, altresi', gli organismi collegiali, di cui al comma 4, che gli enti locali possono sopprimere e per i quali le relative funzioni possono essere esercitate in base ai criteri di cui al comma l, lettere a), b) e c) in quanto compatibili. 6. Le norme delle leggi regionali che disciplinano la composizione ed il funzionamento degli organismi, di cui ai commi 4 e 5, rimangono in vigore fino a diversa regolamentazione degli stessi da parte degli enti locali medesimi. 7. I regolamenti degli enti locali, di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.