Art. 3.
             Soppressione di altri organismi collegiali
    1.  Ai  fini  del  contenimento  della  spesa  e  della  maggiore
funzionalita' delle procedure, con regolamento approvato dalla giunta
regionale,  previo  parere  della  competente commissione consiliare,
sono   individuati   gli   organismi  collegiali  regionali  ritenuti
indispensabili   per   la   realizzazione   di  obiettivi  e  compiti
istituzionali  della  Regione  non altrimenti perseguibili attraverso
l'utilizzazione:
      a) di strutture regionali;
      b) degli organi di consultazione previsti dalla legge regionale
5 settembre  1992,  n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione
regionale  e  locale)  da  ultimo  modificata  dalla  legge regionale
11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e
strumenti di programmazione);
      c) delle  conferenze di servizi o dell'intervento, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi.
    2.  Il  regolamento  di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere la
riduzione  del  numero  dei  componenti  degli  organismi  collegiali
ritenuti   indispensabili   o   la   loro   sostituzione  con  organi
monocratici,  nonche'  l'adeguamento della loro composizione ai sensi
di  quanto  disposto  dall'Art.  27  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
    3.   Gli   organismi  non  individuati  come  indispensabili  dal
regolamento  di  cui  al comma 1, a decorrere dalla data indicata nel
regolamento medesimo, sono soppressi. Il regolamento indica per quali
organismi  soppressi  le relative funzioni vengono esercitate in base
ai criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
    4.  Il  regolamento  di  cui  al  comma l individua gli organismi
collegiali previsti da leggi regionali per lo svolgimento di funzioni
conferite  agli  enti  locali,  per i quali gli enti locali medesimi,
nell'esercizio  della  potesta'  regolamentare, possono provvedere al
riordino secondo i criteri di cui al comma 2.
    5.  Il regolamento individua, altresi', gli organismi collegiali,
di  cui  al  comma  4, che gli enti locali possono sopprimere e per i
quali  le  relative  funzioni  possono  essere  esercitate in base ai
criteri di cui al comma l, lettere a), b) e c) in quanto compatibili.
    6.   Le   norme   delle   leggi  regionali  che  disciplinano  la
composizione ed il funzionamento degli organismi, di cui ai commi 4 e
5,  rimangono  in vigore fino a diversa regolamentazione degli stessi
da parte degli enti locali medesimi.
    7.  I  regolamenti degli enti locali, di cui ai commi 4 e 5, sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.