Art. 4.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Il  regolamento di cui all'Art. 3, comma 1, e' adottato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    2.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui al
comma   1   sono   inoltre  abrogate  le  norme  regionali,  in  esso
espressamente  individuate, che disciplinano gli organismi collegiali
oggetto del regolamento stesso.
    3.  Il  comitato regionale di controllo continua ad esercitare le
funzioni  di  cui  all'Art.  2, comma 2, sino alla costituzione delle
strutture regionali ivi previste.