Art. 4. Disposizioni transitorie 1. Il regolamento di cui all'Art. 3, comma 1, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono inoltre abrogate le norme regionali, in esso espressamente individuate, che disciplinano gli organismi collegiali oggetto del regolamento stesso. 3. Il comitato regionale di controllo continua ad esercitare le funzioni di cui all'Art. 2, comma 2, sino alla costituzione delle strutture regionali ivi previste.