Art. 5.
                  Modificazioni di leggi regionali
    1.  La  lettera  a-bis)  del  comma  2  dell'Art.  2  della legge
regionale  27 gennaio  1993,  n.  7  (Norme  per  il riconoscimento e
l'erogazione   di   contributi   a   enti,   istituti,  fondazioni  e
associazioni  culturali  di rilevante interesse regionale) introdotta
con l'Art. 1, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 e'
sostituita dalla seguente:
    «a-bis)  dispongano  di  una  propria  sede nell'ambito regionale
aperta al pubblico per lo svolgimento delle attivita' statutarie;».
    2.  L'Art.  3  della  legge regionale n. 7/1993 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  3  (Contributi  regionali). - 1. Agli enti, istituzioni ed
associazioni  iscritti  al registro, di cui all'Art. 2, sono concessi
contributi  per  lo  svolgimento  delle  attivita' e delle iniziative
programmate.
    2.   La  giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente, determina i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.
    3.   I  contributi  concessi  con  la  presente  legge  non  sono
cumulabili con analoghi interventi finanziari regionali, salvo quanto
previsto dagli articoli 5 e 6.».
    3. L'Art. 4 della legge regionale n. 7/1993 e' abrogato.
    4. Sono abrogati:
      a) i  capi  I,  IV, V e VI e gli articoli 6 e 6-bis della legge
regionale n. 27/1994;
      b) l'Art.  8,  commi  1  e  2, della legge regionale n. 27/1994
cosi' come sostituiti dall'Art. 6 della legge regionale n. 28/1998;
      c) gli  articoli  1,  2,  3,  4, 5, 11 della legge regionale n.
28/1998.
    5.  L'Art. 1 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 52 (Adesione
della  Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari) e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  1.  -  1.  La  presente  legge disciplina l'adesione della
Regione  a  fondazioni,  associazioni,  comitati  e  altri  organismi
diversi   dalle   societa'   commerciali  aventi  rilievo  regionale,
nazionale  o  internazionale.  I  predetti  soggetti non devono avere
scopo  di  lucro  e  devono  svolgere attivita' di notevole interesse
connesse con le finalita' regionali.».
    6.  Il  comma  3  dell'Art. 2 della legge regionale n. 52/1997 e'
sostituito dal seguente:
    «3.   La   giunta   regionale   determina  le  modalita'  per  la
presentazione delle domande e per lo svolgimento».
    7. L'Art. 4 della legge regionale n. 52/1997 e' abrogato.
    8.  Dopo  il comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 52/1997
e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. Almeno ogni tre anni, ai fini di cui all'Art. 2, comma 4,
il  consiglio  regionale,  su  proposta  della  giunta,  effettua  la
revisione delle adesioni adottate ai sensi della presente legge».
    9.  L'Art. 13 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme
in  materia  di  organizzazione  e  di  personale  della  Regione) e'
abrogato.