Art. 5. Modificazioni di leggi regionali 1. La lettera a-bis) del comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7 (Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale) introdotta con l'Art. 1, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 e' sostituita dalla seguente: «a-bis) dispongano di una propria sede nell'ambito regionale aperta al pubblico per lo svolgimento delle attivita' statutarie;». 2. L'Art. 3 della legge regionale n. 7/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Contributi regionali). - 1. Agli enti, istituzioni ed associazioni iscritti al registro, di cui all'Art. 2, sono concessi contributi per lo svolgimento delle attivita' e delle iniziative programmate. 2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1. 3. I contributi concessi con la presente legge non sono cumulabili con analoghi interventi finanziari regionali, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6.». 3. L'Art. 4 della legge regionale n. 7/1993 e' abrogato. 4. Sono abrogati: a) i capi I, IV, V e VI e gli articoli 6 e 6-bis della legge regionale n. 27/1994; b) l'Art. 8, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/1994 cosi' come sostituiti dall'Art. 6 della legge regionale n. 28/1998; c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11 della legge regionale n. 28/1998. 5. L'Art. 1 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 52 (Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari) e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. La presente legge disciplina l'adesione della Regione a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi diversi dalle societa' commerciali aventi rilievo regionale, nazionale o internazionale. I predetti soggetti non devono avere scopo di lucro e devono svolgere attivita' di notevole interesse connesse con le finalita' regionali.». 6. Il comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale n. 52/1997 e' sostituito dal seguente: «3. La giunta regionale determina le modalita' per la presentazione delle domande e per lo svolgimento». 7. L'Art. 4 della legge regionale n. 52/1997 e' abrogato. 8. Dopo il comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 52/1997 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Almeno ogni tre anni, ai fini di cui all'Art. 2, comma 4, il consiglio regionale, su proposta della giunta, effettua la revisione delle adesioni adottate ai sensi della presente legge». 9. L'Art. 13 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) e' abrogato.