Art. 6.
              Semplificazioni procedurali e trasparenza
    1. Fermi restando i diversi termini di efficacia previsti per gli
atti soggetti a pubblicazione o a comunicazione o previsti dagli atti
stessi, i decreti dei dirigenti regionali non possono essere eseguiti
prima   del   loro  inserimento  nel  sistema  informativo  integrato
regionale secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale.
    2. Gli elaborati tecnici e le cartografie, allegati ai piani e ai
programmi   per  i  quali  la  legge  prevede  la  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della Regione, sono depositati presso l'ente che
li  ha  adottati.  Il deposito sostituisce la pubblicazione e di esso
viene dato avviso nel Bollettino medesimo.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Marche.
      Ancona, 12 maggio 2003
                             D'AMBROSIO