Art. 6. Semplificazioni procedurali e trasparenza 1. Fermi restando i diversi termini di efficacia previsti per gli atti soggetti a pubblicazione o a comunicazione o previsti dagli atti stessi, i decreti dei dirigenti regionali non possono essere eseguiti prima del loro inserimento nel sistema informativo integrato regionale secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale. 2. Gli elaborati tecnici e le cartografie, allegati ai piani e ai programmi per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, sono depositati presso l'ente che li ha adottati. Il deposito sostituisce la pubblicazione e di esso viene dato avviso nel Bollettino medesimo. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 12 maggio 2003 D'AMBROSIO