(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del
                           10 luglio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Piemonte,  in  considerazione  delle  competenze
riconosciute  con  la  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche  al  titolo  V  della  parte seconda della costituzione) e
delle  funzioni  gia'  riconosciute  in  materia  di  disciplina  del
commercio,  dell'industria e dell'artigianato dal decreto legislativo
31 marzo   1998,   n.   112   (Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa
al  settore  del commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4, della legge
15 marzo  1997, n. 59), intende salvaguardare i livelli occupazionali
e  produttivi delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e
artigiane   che  risentono  di  decrementi  del  volume  d'affari  in
relazione  ai  disagi connessi alla realizzazione della metropolitana
automatica  e del passante fervoviario di Torino, nonche' delle opere
e  delle  infrastrutture  previste per i XX Giochi olimpici invernali
«Torino 2006».