(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte, in considerazione delle competenze riconosciute con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione) e delle funzioni gia' riconosciute in materia di disciplina del commercio, dell'industria e dell'artigianato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), intende salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane che risentono di decrementi del volume d'affari in relazione ai disagi connessi alla realizzazione della metropolitana automatica e del passante fervoviario di Torino, nonche' delle opere e delle infrastrutture previste per i XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006».