Art. 3. Fondo speciale per i rischi delle piccole e medie imprese 1. La Regione Piemonte istituisce, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, un fondo rischi speciale definito «fondo speciale per i rischi delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane in occasione dei lavori per la realizzazione della metropolitana automatica e del passante ferroviario di Torino, nonche' delle opere e delle infrastrutture previste per i XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006"», di seguito denominato fondo. 2. Il fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale e interessi, delle somme anticipate a titolo di finanziamento. 3. Al fondo possono confluire anche eventuali disponibilita' finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari in relazione alle finalita' della presente legge. Al fondo possono confluire altresi' contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo. 4. Il fondo e' articolato in apposite sezioni in corrispondenza delle differenti tipologie di intervento previste dalla presente legge. 5. Il fondo e' istituito presso l'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.a. 6. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione e, al termine dei lavori e delle opere di cui all'Art. 1 in relazione ai quali vengono disposti gli interventi agevolativi, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni gia' formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per fini di promozione e sviluppo delle categorie di imprese considerate nella presente legge.