Art. 3.
      Fondo speciale per i rischi delle piccole e medie imprese
    1.   La  Regione  Piemonte  istituisce,  per  l'attuazione  degli
interventi  previsti  dalla  presente legge, un fondo rischi speciale
definito  «fondo  speciale per i rischi delle piccole e medie imprese
commerciali,  di  servizi  e artigiane in occasione dei lavori per la
realizzazione   della   metropolitana   automatica   e  del  passante
ferroviario  di  Torino,  nonche'  delle opere e delle infrastrutture
previste  per  i  XX  Giochi  olimpici  invernali  "Torino 2006"», di
seguito denominato fondo.
    2.  Il  fondo  viene  alimentato  dai finanziamenti della Regione
Piemonte,  dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati
e  dai  rientri,  per  capitale e interessi, delle somme anticipate a
titolo di finanziamento.
    3.  Al  fondo  possono  confluire  anche eventuali disponibilita'
finanziarie  assegnate  alla  Regione  ai sensi di leggi statali e di
regolamenti  comunitari  in  relazione  alle finalita' della presente
legge.  Al  fondo  possono  confluire altresi' contribuzioni di altri
soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
    4.  Il  fondo e' articolato in apposite sezioni in corrispondenza
delle  differenti  tipologie  di  intervento  previste dalla presente
legge.
    5.  Il fondo e' istituito presso l'Istituto finanziario regionale
piemontese Finpiemonte S.p.a.
    6. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione e,
al termine dei lavori e delle opere di cui all'Art. 1 in relazione ai
quali  vengono disposti gli interventi agevolativi, le somme residue,
comprensive  degli  eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente
quanto   forma   oggetto   di  impegni  gia'  formalmente  assunti  e
perfezionati,  devono  essere restituite alla Regione che le utilizza
per  fini  di  promozione  e  sviluppo  delle  categorie  di  imprese
considerate nella presente legge.