Art. 4. Tipologia degli interventi 1. In relazione all'entita' e alla gravita' del decremento del volume d'affari subito dalle imprese destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge, la Regione puo' disporre una tra le seguenti forme di intervento a valere sulle disponibilita' del fondo: a) contributo in conto capitale; b) contributo in conto interessi; c) concessione di garanzie sui prestiti; d) finanziamento agevolato. 2. Per «decremento del volume d'affari», si intende la differenza negativa tra il valore del volume d'affari indicato nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto (lVA) dell'anno precedente all'anno di riferimento della domanda di richiesta, da parte dell'impresa, di uno degli interventi indicati al comma 1 e il valore del volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA del predetto anno di riferimento. 3. Nel caso di impresa con una o piu' sedi o unita' locali operative situate in uno o piu' degli ambiti territoriali specificatamente individuati ai sensi dell'Art. 2, comma 1, il decremento del volume d'affari si determina con esclusivo riferimento a quello verificatosi o rilevabile nelle sedi o unita' locali operative situate nei suddetti ambiti territoriali. 4. Qualora l'impresa avente titolo abbia ottenuto il beneficio di uno degli interventi di cui al comma 1, puo' richiedere un nuovo intervento per l'anno successivo solo nel caso in cui permangano nei suoi confronti le condizioni previste dalla presente legge. Tale disposizione si applica anche per gli anni successivi, qualora permangano le suddette condizioni. 5. Nel caso in cui il decremento del volume d'affari sia riconducibile a disagi connessi alla costruzione delle opere di cui all'Art. 1, verificatisi nel corso di parte dell'anno di riferimento, il beneficio degli interventi previsti al comma 1 puo' essere richiesto e ottenuto in proporzione alla durata del disagio. Non puo' essere richiesto alcun beneficio nel caso in cui il disagio subito dall'impresa non si sia protratto oltre novanta giorni. 6. L'impresa avente titolo puo' richiedere ed accedere ad una sola delle forme di intervento previste. Qualora si verifichi quanto previsto dal comma 4, l'impresa puo' richiedere un intervento diverso da quello gia' ottenuto per l'anno precedente. 7. I benefici disposti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti per le stesse finalita' da altre norme comunitarie, nazionali o regionali.