Art. 4.
                     Tipologia degli interventi
    1.  In  relazione  all'entita' e alla gravita' del decremento del
volume  d'affari  subito  dalle  imprese  destinatarie  dei  benefici
previsti  dalla  presente  legge, la Regione puo' disporre una tra le
seguenti forme di intervento a valere sulle disponibilita' del fondo:
      a) contributo in conto capitale;
      b) contributo in conto interessi;
      c) concessione di garanzie sui prestiti;
      d) finanziamento agevolato.
    2. Per «decremento del volume d'affari», si intende la differenza
negativa   tra   il   valore   del  volume  d'affari  indicato  nella
dichiarazione   annuale   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  (lVA)
dell'anno   precedente  all'anno  di  riferimento  della  domanda  di
richiesta, da parte dell'impresa, di uno degli interventi indicati al
comma  1 e il valore del volume d'affari indicato nella dichiarazione
IVA del predetto anno di riferimento.
    3.  Nel  caso  di  impresa  con  una  o piu' sedi o unita' locali
operative   situate   in   uno   o  piu'  degli  ambiti  territoriali
specificatamente  individuati  ai  sensi  dell'Art.  2,  comma  1, il
decremento del volume d'affari si determina con esclusivo riferimento
a  quello  verificatosi  o  rilevabile  nelle  sedi  o  unita' locali
operative situate nei suddetti ambiti territoriali.
    4. Qualora l'impresa avente titolo abbia ottenuto il beneficio di
uno  degli  interventi  di  cui  al comma 1, puo' richiedere un nuovo
intervento  per l'anno successivo solo nel caso in cui permangano nei
suoi  confronti  le  condizioni  previste  dalla presente legge. Tale
disposizione  si  applica  anche  per  gli  anni  successivi, qualora
permangano le suddette condizioni.
    5.  Nel  caso  in  cui  il  decremento  del  volume  d'affari sia
riconducibile  a  disagi connessi alla costruzione delle opere di cui
all'Art. 1, verificatisi nel corso di parte dell'anno di riferimento,
il  beneficio  degli  interventi  previsti  al  comma  1  puo' essere
richiesto e ottenuto in proporzione alla durata del disagio. Non puo'
essere  richiesto  alcun  beneficio nel caso in cui il disagio subito
dall'impresa non si sia protratto oltre novanta giorni.
    6.  L'impresa  avente  titolo  puo' richiedere ed accedere ad una
sola  delle forme di intervento previste. Qualora si verifichi quanto
previsto dal comma 4, l'impresa puo' richiedere un intervento diverso
da quello gia' ottenuto per l'anno precedente.
    7.  I  benefici disposti dalla presente legge sono cumulabili con
quelli  previsti  per le stesse finalita' da altre norme comunitarie,
nazionali o regionali.