Art. 5.
                      Disposizioni applicative
    1.  La  giunta  regionale,  entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, determina i criteri e le modalita' degli
interventi  a  favore  delle imprese aventi titolo, nell'ambito delle
disposizioni   della  presente  legge,  nel  rispetto  del  principio
comunitario  del  «de  minimis»  di  cui  al  regolamento  (CE) della
commissione    del    12 gennaio    2001,    n.   69/2001,   relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza  minore  ed  in osservanza di quanto stabilito dal decreto
legislativo    31 marzo   1998,   n.   123   (Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a  norma  dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997,
n. 59).
    2. In particolare la giunta regionale individua:
      a) la  tipologia  del  procedimento  piu'  idoneo, ai sensi del
decreto legislativo n. 123/1998, con riferimento alle caratteristiche
di ciascuno degli interventi previsti;
      b) le  tipologie  di  impresa rientranti nelle categorie aventi
titolo, ai sensi dall'Art. 2, comma 1;
      c) gli   ambiti  territoriali  dei  comuni,  interessati  dalla
realizzazione dei lavori e delle opere di cui all'Art. 1;
      d) la  documentazione  necessaria  per  la  presentazione della
richiesta di intervento, in relazione alla tipologia del procedimento
determinata ai sensi della lettera a);
      e) gli  elementi  e  i  criteri  di valutazione degli ulteriori
fattori,  diversi  rispetto ai disagi connessi alla realizzazione dei
lavori  e  delle opere di cui all'Art. 1, aventi rilievo nel concorso
al decremento del volume d'affari;
      f) i tempi di concessione e di erogazione dell'intervento;
      g) la  regolamentazione  dei rapporti tra la Regione Piemonte e
gli  eventuali  soggetti  di  cui  all'Art.  3,  comma 2, del decreto
legislativo n. 123/1998;
      h) le  modalita'  ed  i termini di effettuazione dei controlli,
nonche' i motivi di revoca dei benefici erogati;
      i) le  forme  di partecipazione della provincia di Torino e dei
comuni  interessati  dalla  realizzazione  dei  lavori  e delle opere
indicate  all'Art.  1 nell'attuazione dei procedimenti di concessione
ed  erogazione  dei  benefici  di  cui agli interventi previsti dalla
presente  legge,  nonche' nella definizione degli ambiti territoriali
comunali.
    3.  La  giunta  regionale  predispone annualmente il monitoraggio
degli interventi disposti nell'anno precedente, al fine di verificare
lo  stato di attuazione degli stessi rispetto alle disponibilita' del
fondo.  Sulla scorta dei dati rilevati, la giunta regionale, entro il
mese  di giugno  di ciascun anno, predispone e trasmette al consiglio
regionale una relazione contenente:
      a) lo  stato di attuazione di ogni forma di intervento rispetto
alle disponibilita' finanziarie del fondo;
      b) l'efficacia  degli  interventi rispetto alle finalita' della
presente legge;
      c) l'eventuale   fabbisogno   finanziario  del  fondo  per  gli
interventi previsti dalla presente legge;
      d) l'eventuale   esigenza   di   ulteriori  e  nuove  forme  di
intervento;
      e) l'eventuale  necessita' di modificare l'entita' dei benefici
erogabili.