Art. 5. Disposizioni applicative 1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalita' degli interventi a favore delle imprese aventi titolo, nell'ambito delle disposizioni della presente legge, nel rispetto del principio comunitario del «de minimis» di cui al regolamento (CE) della commissione del 12 gennaio 2001, n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ed in osservanza di quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. In particolare la giunta regionale individua: a) la tipologia del procedimento piu' idoneo, ai sensi del decreto legislativo n. 123/1998, con riferimento alle caratteristiche di ciascuno degli interventi previsti; b) le tipologie di impresa rientranti nelle categorie aventi titolo, ai sensi dall'Art. 2, comma 1; c) gli ambiti territoriali dei comuni, interessati dalla realizzazione dei lavori e delle opere di cui all'Art. 1; d) la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di intervento, in relazione alla tipologia del procedimento determinata ai sensi della lettera a); e) gli elementi e i criteri di valutazione degli ulteriori fattori, diversi rispetto ai disagi connessi alla realizzazione dei lavori e delle opere di cui all'Art. 1, aventi rilievo nel concorso al decremento del volume d'affari; f) i tempi di concessione e di erogazione dell'intervento; g) la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e gli eventuali soggetti di cui all'Art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998; h) le modalita' ed i termini di effettuazione dei controlli, nonche' i motivi di revoca dei benefici erogati; i) le forme di partecipazione della provincia di Torino e dei comuni interessati dalla realizzazione dei lavori e delle opere indicate all'Art. 1 nell'attuazione dei procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui agli interventi previsti dalla presente legge, nonche' nella definizione degli ambiti territoriali comunali. 3. La giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi disposti nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi rispetto alle disponibilita' del fondo. Sulla scorta dei dati rilevati, la giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, predispone e trasmette al consiglio regionale una relazione contenente: a) lo stato di attuazione di ogni forma di intervento rispetto alle disponibilita' finanziarie del fondo; b) l'efficacia degli interventi rispetto alle finalita' della presente legge; c) l'eventuale fabbisogno finanziario del fondo per gli interventi previsti dalla presente legge; d) l'eventuale esigenza di ulteriori e nuove forme di intervento; e) l'eventuale necessita' di modificare l'entita' dei benefici erogabili.