Art. 6.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  l'attuazione  della  presente  legge  e' autorizzata per
l'anno 2003 la spesa di un milione di euro.
    2.  Per  il  finanziamento  del  «fondo speciale per rischi delle
piccole  e  medie  imprese  commerciali,  di  servizi  e artigiane in
occasione   dei  lavori  per  la  realizzazione  della  metropolitana
automatica  e del passante ferroviario di Torino, nonche' delle opere
e.  delle  infrastrutture  previste  per  i Giochi olimpici invernali
"Torino  2006"»  si provvede ad iscrivere lo stanziamento pari a euro
un  milione,  in  termini  di  competenza  e di cassa, nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario  2003,  nell'Unita'  previsionale  di  base  (UPB)  16032
(Industria-Promozione  e  sviluppo  delle  PMI.  -  titolo II - spese
d'investimento) del bilancio di previsione 2003.
    3.  Alla  copertura  della  spesa  per  l'anno  2003 si fa fronte
riducendo  di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la
dotazione  della  medesima  UPB  16032 del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2003.
    4.  Per  gli anni 2004 e 2005 si fa fronte ai sensi dell'Art. 30,
comma  1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria
per l'anno 2003).
    5. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede
ai  sensi  dell'Art.  21  della  legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte).