Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2003 la spesa di un milione di euro. 2. Per il finanziamento del «fondo speciale per rischi delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane in occasione dei lavori per la realizzazione della metropolitana automatica e del passante ferroviario di Torino, nonche' delle opere e. delle infrastrutture previste per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"» si provvede ad iscrivere lo stanziamento pari a euro un milione, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, nell'Unita' previsionale di base (UPB) 16032 (Industria-Promozione e sviluppo delle PMI. - titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione 2003. 3. Alla copertura della spesa per l'anno 2003 si fa fronte riducendo di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della medesima UPB 16032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003. 4. Per gli anni 2004 e 2005 si fa fronte ai sensi dell'Art. 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003). 5. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'Art. 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).