(Pubblicato  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 13 del
                           21 marzo 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto lo statuto della Regione;
    Visto  il  testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione  della  Regione siciliana, approvato con decreto
del  presidente  della  Regione  28  febbraio  1979,  n.  70,  ed  in
particolare, l'Art. 2;
    Vista  la  legge  15  gennaio  1991, n. 11, con il quale e' stato
adottato  il regolamento concernente la disciplina della riproduzione
animale;
    Visto  il  parere  n.  535  espresso  dal  consiglio di giustizia
amministrativa nell'adunanza del 29 ottobre 2002;
    Vista  la  deliberazione  dalla  giunta  regionale  n.  10 del 21
gennaio  2003, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura
e le foreste;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    All'Art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del
6 marzo 2000 e' aggiunto il seguente comma:
    «comma  6  il  termine  di  cui  al  comma 3, per i gestori delle
stazioni  di  fecondazione  equina,  nonche'  per i proprietari degli
stalloni  equini  o  asinini  ritardatari,  puo' essere procrastinato
improrogabilmente al 31 dicembre di ogni anno antecedente a quello di
inizio attivita' previo il pagamento di una sopratassa di Euro 50.