(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 13 del 21 marzo 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare, l'Art. 2; Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 11, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della riproduzione animale; Visto il parere n. 535 espresso dal consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 29 ottobre 2002; Vista la deliberazione dalla giunta regionale n. 10 del 21 gennaio 2003, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1. All'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 6 marzo 2000 e' aggiunto il seguente comma: «comma 6 il termine di cui al comma 3, per i gestori delle stazioni di fecondazione equina, nonche' per i proprietari degli stalloni equini o asinini ritardatari, puo' essere procrastinato improrogabilmente al 31 dicembre di ogni anno antecedente a quello di inizio attivita' previo il pagamento di una sopratassa di Euro 50.