(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 10 luglio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 1 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologi ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento). 1. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: accreditamento e procedura di accreditamento), e' sostituita dalla seguente: «c) i principi e le modalita' per la determinazione dei requisiti delle strutture pubbliche e private, nonche' dei professionisti ai fini dell'accreditamento.». 2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale n. 8/1999 e' aggiunta la seguente: «c-bis) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici, nonche' le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per il paziente.».