(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del
                           10 luglio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  1  della  legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8
(Norme   in   materia   di   requisiti   strutturali,   tecnologi  ed
organizzativi  delle  strutture sanitarie: autorizzazione e procedura
                         di accreditamento).

    1. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 23
febbraio  1999,  n.  8  (Norme  in  materia di requisiti strutturali,
tecnologici    ed    organizzativi    delle    strutture   sanitarie:
accreditamento  e  procedura  di accreditamento), e' sostituita dalla
seguente:
    «c) i principi e le modalita' per la determinazione dei requisiti
delle  strutture  pubbliche  e private, nonche' dei professionisti ai
fini dell'accreditamento.».
    2.  Dopo  la  lettera  c)  del  comma  1  dell'Art. 1 della legge
regionale n. 8/1999 e' aggiunta la seguente:
    «c-bis)  i  requisiti  strutturali,  tecnologici ed organizzativi
generali  e  specifici,  nonche'  le  disposizioni sul rilascio delle
autorizzazioni    per    l'apertura   e   l'esercizio   degli   studi
odontoiatrici,   medici   e   di  altre  professioni  sanitarie,  ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero
procedure  diagnostiche  e terapeutiche di particolare complessita' o
che comportino un rischio per il paziente.».