Art. 10.
        Modifiche all'Art. 10 della legge regionale n. 8/1999

    1.  Il  comma  1  dell'Art. 10 della legge regionale n. 8/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  La  pubblicita'  sanitaria  e' consentita nei limiti e nelle
forme  di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di
pubblicita'  sanitaria  e di repressione dell'esercizio abusivo delle
professioni sanitarie).».
    2.  Il  comma  2  dell'Art. 10 della legge regionale n. 8/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal sindaco ai sensi della
legge  regionale  26  novembre  1998,  n.  85 (Attribuzione agli enti
locali   e   disciplina   generale   delle  funzioni  e  dei  compiti
amministrativi  in  materia  di tutela della salute, servizi sociali,
istruzione  scolastica,  formazione  professionale,  beni e attivita'
culturali   e   spettacolo,   conferiti   alla  Regione  dal  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112),  e successive modificazioni,
secondo  le  modalita'  ivi  previste, sentiti gli ordini e i collegi
professionali competenti.».