Art. 12. Modifiche all'Art. 14 della legge regionale n. 8/1999 1. L'Art. 14 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Titolare dello studio professionale). - 1. Il titolare dello studio professionale e' tenuto a comunicare tempestivamente al sindaco: a) le sostituzioni e/o le integrazioni del personale sanitario operante nello studio; b) le sostituzioni e/o integrazioni delle attrezzature sanitarie; c) la temporanea chiusura o inattivita' dello studio. 2. Il titolare dello studio professionale e' inoltre tenuto a curare l'organizzazione tecnico-sanitaria dello studio sotto il profilo igienico ed organizzativo.