Art. 12.
        Modifiche all'Art. 14 della legge regionale n. 8/1999

    1.  L'Art.  14  della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  14 (Titolare dello studio professionale). - 1. Il titolare
dello  studio professionale e' tenuto a comunicare tempestivamente al
sindaco:
      a) le  sostituzioni e/o le integrazioni del personale sanitario
operante nello studio;
      b) le   sostituzioni   e/o   integrazioni   delle  attrezzature
sanitarie;
      c) la temporanea chiusura o inattivita' dello studio.
    2.  Il  titolare  dello  studio professionale e' inoltre tenuto a
curare  l'organizzazione  tecnico-sanitaria  dello  studio  sotto  il
profilo igienico ed organizzativo.