Art. 16.
        Modifiche all'Art. 18 della legge regionale n. 8/1999

    1.  Il  comma  2  dell'Art. 18 della legge regionale n. 8/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «2.  L'accreditamento  e' rilasciato dalla Regione alle strutture
pubbliche  e  private  ed ai professionisti che ne facciano richiesta
subordinatamente  alla  loro  rispondenza  ai  requisiti ulteriori di
qualificazione,  alla  loro  funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione  regionale  ed  alla  verifica positiva dell'attivita'
svolta e dei risultati raggiunti.».
    2.  Dopo  il comma 2 dell'Art. 18 della legge regionale n. 8/1999
e' inserito il seguente:
    «2-bis.  La  qualita'  di  soggetto  accreditato  non costituisce
vincolo  per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a
corrispondere  la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori
degli  accordi  contrattuali  di cui all'Art. 8-quinquies del decreto
legislativo    n.    502/1992,    e   successive   modificazioni   ed
integrazioni.».
    3.  Il  comma  3  dell'Art. 18 della legge regionale n. 8/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «3.  L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale
e  locale,  e'  titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di
cui  all'Art.  8-quinquies  del  decreto  legislativo  n. 502/1992, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, da stipularsi nell'ambito
della  disciplina  vigente  secondo  i  principi  di  imparzialita' e
trasparenza.».