Art. 17.
      Sostituzione dell'Art. 19 della legge regionale n. 8/1999

    1.  L'Art.  19  della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  19  (Procedure  per  l'accreditamento).  - 1. Il consiglio
regionale,  su proposta della giunta regionale, approva in attuazione
della  presente  legge  e sentito il consiglio sanitario regionale, i
provvedimenti  con  i  quali  sono  definiti  i  requisiti generali e
specifici,  i  manuali e le procedure per l'accreditamento, nonche' i
tempi  e  le modalita' per l'adeguamento ai requisiti delle strutture
in esercizio.».
    2.  I  requisiti  generali  e  specifici  sono  definiti avendo a
riferimento nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni:
      a) la qualita' dei sistemi organizzativi;
      b) la qualita' tecnico-professionale;
      c) la qualita' come percepita dall'utente.
    3.  Ai fini dell'individuazione dei requisiti di accreditamento e
della  predisposizione  dei  manuali,  la  giunta regionale si avvale
dell'osservatorio  della  qualita' dell'agenzia regionale di sanita',
nel  quadro delle competenze ad esso attribuite dalla legge regionale
8  marzo  2000,  n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del
servizio sanitario regionale).
    4.  Per  consentire l'attivita' di verifica esterna, il consiglio
regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel piano sanitario
regionale, istituisce le commissioni per l'accreditamento, nel numero
stabilito dal piano stesso.
    5. La composizione delle commissioni e' costituita come segue:
      a) rappresentanti dei produttori pubblici;
      b) rappresentanti dei produttori privati;
      c) rappresentanti dell'utenza;
      d) rappresentanti delle professioni mediche e infermieristiche.
    6.  Le  commissioni  esaminano  la  documentazione  allegata alla
richiesta  di  accreditamento,  effettuano  le  visite  di verifica e
stilano  relazione  motivata  in  ordine  alla acereditabilita' della
struttura.
    7.  La  giunta  regionale  concede  o nega l'accreditamento delle
singole  strutture  e  procede  alla  iscrizione degli accreditati in
apposito elenco.
    8.  La  giunta  regionale  provvede  ad  attuare forme congrue di
pubblicita'  dell'elenco  di cui al comma 7 e garantisce l'accesso ai
relativi dati a tutti i soggetti interessati.».