Art. 18.
      Sostituzione dell'Art. 20 della legge regionale n. 8/1999

    1.  L'Art.  20  della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  20  (Nuove  costruzioni).  -  1.  Per  la realizzazione di
strutture  sanitarie,  o  per  l'ampliamento  di quelle esistenti che
erogano  prestazioni  in  regime di ricovero a ciclo continuativo e/o
diurno che comporti un aumento di posti letto rispetto alle dotazioni
previste  dalla  programmazione  regionale,  i  soggetti  interessati
acquisiscono  preventivamente  dalla  giunta regionale la verifica di
compatibilita' del progetto.
    2.  I  criteri,  le  modalita' e gli ambiti di applicazione della
verifica, con eventuale individuazione delle tipologie di strutture o
dei  settori  di  attivita'  per  i  quali  la  verifica possa essere
esclusa,  sono  stabiliti  dal consiglio regionale, su proposta della
giunta  regionale  in  coerenza con le previsioni contenute nel piano
sanitario regionale.
    3.  La  documentazione  che  il  soggetto interessato presenta al
comune   ai   fini   del   rilascio   della  concessione  edilizia  o
dell'attestazione  di  conformita' per gli interventi di cui al comma
1,  deve comprendere l'acquisizione della verifica di compatibilita',
con le modalita' definite dalla Regione.
  4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, l'obbligo
di  acquisire  la verifica di compatibilita' e' sospeso per i presidi
ambulatoriali  di specialistica e diagnostica, nonche' per i centri e
presidi  ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale di cui
all'allegato  1  alla deliberazione del consiglio regionale 26 luglio
1999,  n.  221  (Requisiti  organizzativi,  strutturali e tecnologici
delle  strutture  pubbliche e private per l'esercizio delle attivita'
sanitarie).».