Art. 19.
                          Norma transitoria

    1.  Per  i  laureati  in  biologia  o chimica, che gia' ricoprono
l'incarico  di direttore tecnico alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  l'anzianita' quinquennale di cui all'Art. 12, comma
4,  della  legge regionale n. 8/1999, cosi' come sostituito dall'Art.
11,  puo'  essere maturata entro i cinque anni successivi all'entrata
in vigore della presente legge.
    2.   La   giunta  regionale  propone  al  consiglio  regionale  i
provvedimenti  di  cui all'Art. 20, comma 2, della legge regionale n.
8/1999  cosi'  come sostituito dall'Art. 18, entro centottanta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 8 luglio 2003
                              PASSALEVA

La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta  del  1°  luglio  2003 designata con il decreto del Presidente
della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.