Art. 19. Norma transitoria 1. Per i laureati in biologia o chimica, che gia' ricoprono l'incarico di direttore tecnico alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianita' quinquennale di cui all'Art. 12, comma 4, della legge regionale n. 8/1999, cosi' come sostituito dall'Art. 11, puo' essere maturata entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. 2. La giunta regionale propone al consiglio regionale i provvedimenti di cui all'Art. 20, comma 2, della legge regionale n. 8/1999 cosi' come sostituito dall'Art. 18, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 8 luglio 2003 PASSALEVA La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° luglio 2003 designata con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.