Art. 2.
        Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 8/1999

    1.  Il  comma  1  dell'Art.  2 della legge regionale n. 8/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Fatti  salvi i requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo
e  coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano,   in   materia  di  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed
organizzativi  minimi  per  l'esercizio  delle attivita' sanitarie da
parte  delle  strutture pubbliche e private), il consiglio regionale,
su proposta della giunta regionale, al fine di dettare una disciplina
uniforme  su  tutto  il  territorio regionale, definisce, con propria
deliberazione, i requisiti generali e specifici di cui all'Art. 1.».
    2.  Il  comma  2  dell'Art.  2 della legge regionale n. 8/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «2.   Le   strutture   che   erogano  prestazioni  di  assistenza
specialistica   in  regime  ambulatoriale,  gli  studi  professionali
soggetti  ad autorizzazione e le strutture che erogano prestazioni in
regime  di  ricovero  a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e non
acuti  sono  tenute  ad adeguarsi e a mantenere i requisiti di cui al
comma 1.».