Art. 4. Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 8/1999 1. L' Art. 4 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Competenza). - 1. Il rilascio dell'autorizzazione alla apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie e degli studi professionali di cui all'Art. 5 e' attribuita al sindaco, nella sua qualita' di autorita' sanitaria locale, del comune ove la struttura ha sede.».