Art. 4.
      Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 8/1999

    1.  L'  Art.  4 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  4  (Competenza). - 1. Il rilascio dell'autorizzazione alla
apertura  e  all'esercizio  delle  strutture  sanitarie e degli studi
professionali  di  cui all'Art. 5 e' attribuita al sindaco, nella sua
qualita'  di  autorita' sanitaria locale, del comune ove la struttura
ha sede.».