Art. 5.
        Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 8/1999

    1.  La  rubrica  dell'Art.  5  della legge regionale n. 8/1999 e'
sostituita  dalla seguente: (Strutture e studi professionali soggetti
ad autorizzazione).
    2.  Il  comma  2  dell'Art.  5 della legge regionale n. 8/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «2.  Sono altresi' soggetti ad autorizzazione gli studi singoli o
associati,   per   l'esercizio  dell'attivita'  libero-professionale,
relativamente agli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni
sanitarie,  ove  attrezzati  per  erogare  prestazioni  di  chirurgia
ambulatoriale   ovvero   procedure  diagnostiche  e  terapeutiche  di
particolare complessita' o che comportino un rischio per il paziente,
individuati  con  deliberazione  del  consiglio  regionale  ai  sensi
dell'Art. 2.».
    3.  Al  comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale n. 8/1999, sono
aggiunte, in fine, le parole: «salvo non rientrino tra le professioni
sanitarie di cui al comma 2.».