Art. 5. Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 8/1999 1. La rubrica dell'Art. 5 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituita dalla seguente: (Strutture e studi professionali soggetti ad autorizzazione). 2. Il comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: «2. Sono altresi' soggetti ad autorizzazione gli studi singoli o associati, per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale, relativamente agli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per il paziente, individuati con deliberazione del consiglio regionale ai sensi dell'Art. 2.». 3. Al comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale n. 8/1999, sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo non rientrino tra le professioni sanitarie di cui al comma 2.».