Art. 9.
        Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 8/1999

    1.  Il  comma  2  dell'Art.  9 della legge regionale n. 8/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «2. In rapporto alla tipologia di prestazioni erogate nei presidi
e    negli    studi   professionali,   possono   essere   interessate
all'accertamento  e alla verifica dei requisiti anche altre strutture
organizzative.».
    2.  Il  comma  6  dell'Art.  9 della legge regionale n. 8/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «6. Di ogni verifica e' redatto apposito verbale da consegnare in
copia   al  legale  rappresentante  o  al  titolare  e  al  direttore
sanitario, al sindaco e al presidente della giunta regionale.».