Art. 9. Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 8/1999 1. Il comma 2 dell'Art. 9 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: «2. In rapporto alla tipologia di prestazioni erogate nei presidi e negli studi professionali, possono essere interessate all'accertamento e alla verifica dei requisiti anche altre strutture organizzative.». 2. Il comma 6 dell'Art. 9 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: «6. Di ogni verifica e' redatto apposito verbale da consegnare in copia al legale rappresentante o al titolare e al direttore sanitario, al sindaco e al presidente della giunta regionale.».