Testo  aggiornato della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (norme
in  materia  di  requisiti  strutturali, tecnologici ed organizzativi
delle    strutture   sanitarie:   autorizzazione   e   procedura   di
                           accreditamento.

Aggiornato con:
    legge  regionale  8  marzo  2000, n. 20 (Integrazioni e modifiche
alla  legge  regionale  23  febbraio  1999, n. 8 «Norme in materia di
requisiti  strutturali,  tecnologici ed organizzativi delle strutture
sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento»);
    legge  regionale  25  ottobre  2000,  n. 75 (Modifica della legge
regionale  23  febbraio  1999,  n.  8  «Norme in materia di requisiti
strutturali,  tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie;
autorizzazione  e procedura di accreditamento», gia' modificata dalla
legge regionale 8 marzo 2000, n. 20);
    legge  regionale  8  luglio  2003,  n.  34  (Modifiche alla legge
regionale  23  febbraio  1999,  n.  8  «Norme in materia di requisiti
strutturali,  tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie:
autorizzazione e procedura di accreditamento.

Avvertenza

    Il  testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto a cura degli
uffici  del  consiglio  regionale,  al  solo  fine  di  facilitare la
lettura.  Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi  qui  riportati. Le modifiche sono stampate con caratteri
corsivi e con le note ne e' specificata la fonte.

                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
    1. In attuazione dell'Art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre  1992  n.  502, e successive modificazioni ed integrazioni e
dell'Art.  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, la presente legge:
      a) i   requisiti   strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi
generali   e  specifici  delle  strutture  pubbliche  e  private  per
l'esercizio delle seguenti tipologie di attivita' sanitarie:
        1) prestazioni  di  assistenza  specialistica ambulatoriale e
territoriale;
        2) prestazioni  di  assistenza  ospedaliera per acuti a ciclo
continuativo e diurno;
        3) prestazioni   di  ricovero  in  fase  post-acuta  a  ciclo
continuativo e diurno;
      b) le   disposizioni  sul  rilascio  delle  autorizzazioni  per
l'apertura  e  l'esercizio delle strutture private dove si esercitano
le attivita' di cui ai punti 1), 2) e 3);
      c) i   principi  e  le  modalita'  per  la  determinazione  dei
requisiti   delle   strutture   pubbliche   e  private,  nonche'  dei
professionisti ai fini dell'accreditamento;
      c-bis) i  requisiti  strutturali,  tecnologici ed organizzativi
generali  e  specifici,  nonche'  le  disposizioni sul rilascio delle
autorizzazioni    per    l'apertura   e   l'esercizio   degli   studi
odontoiatrici,   medici   e   di  altre  professioni  sanitarie,  ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero
procedure  diagnostiche  e terapeutiche di particolare complessita' o
che comportino un rischio per il paziente.
                              Titolo I
         REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE

                               Art. 2.
             Obbligatorieta' del possesso dei requisiti
    1.  Fatti  salvi  i requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo
e  coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano,   in   materia  di  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed
organizzativi  minimi  per  l'esercizio  delle attivita' sanitarie da
parte  delle  strutture pubbliche e private), il consiglio regionale,
su proposta della giunta regionale, al fine di dettare una disciplina
uniforme  su  tutto  il  territorio regionale, definisce, con propria
deliberazione, i requisiti generali e specifici di cui all'Art. 1.
    2.   Le   strutture   che   erogano   prestazioni  di  assistenza
specialistica   in  regime  ambulatoriale,  gli  studi  professionali
soggetti  ad autorizzazione e le strutture che erogano prestazioni in
regime  di  ricovero  a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e non
acuti  sono  tenute  ad adeguarsi e a mantenere i requisiti di cui al
comma 1.
    3.  Non  sono  soggette  alla  disciplina prevista dalla presente
legge le residenze sanitarie assistenziali (RSA).

                               Art. 3.
                Accertamento e verifica dei requisiti
    1.  L'accertamento  e la verifica dei requisiti di cui all'Art. 2
sono effettuati:
      a) per  le  strutture  pubbliche nell'ambito delle procedure di
accreditamento;
      b) per  le strutture private e gli studi professionali soggetti
ad autorizzazione ai sensi dall'Art. 9.
                              Titolo II
                           AUTORIZZAZIONE

                               Art. 4.
                             Competenza
    1.  Il  rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio
delle strutture sanitarie e degli studi professionali di cui all'Art.
5 e' attribuita al sindaco, nella sua qualita' di autorita' sanitaria
locale, del comune ove la struttura ha sede.

                               Art. 5.
     Strutture e studi professioniali soggetti ad autorizzazione
    1.  Sono  soggette  ad autorizzazione del sindaco, entro sei mesi
dalla richiesta, tutte le strutture sanitarie private che gestiscono:
      a) ambulatori mono o polispecialistici;
      b) gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento
diagnostico  e  piu'  in  particolare laboratori di analisi cliniche,
gabinetti  radiologici,  gabinetti  di  medicina nucleare, servizi di
ecografia  e  comunque  di  diagnostica strumentale non complementare
all'attivita'   clinica.   Per   strutture  eroganti  prestazioni  di
diagnostica  strumentale si intendono quelle strutture che si pongono
come  strumentali  ad altri operatori e che siano destinate alla sola
attivita'   diagnostica  con  l'uso  di  attrezzature  di  una  certa
complessita';
      c) presidi di cure fisiche in genere;
      d) gabinetti di radioterapia;
      e) presidi di ricovero;
      f) centri di riabilitazione sia ambulatoriali che di ricovero a
ciclo   continuativo  e  diurno,  centri  diurni  o  di  day-hospital
psichiatrico,  strutture  residenziali  di  psichiatria, strutture di
riabilitazione per tossicodipendenti.
    2.  Sono  altresi' soggetti ad autorizzazione gli studi singoli o
associati,   per   l'esercizio  dell'attivita'  libero-professionale,
relativamente agli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni
sanitarie,  ove  attrezzati  per  erogare  prestazioni  di  chirurgia
ambulatoriale   ovvero   procedure  diagnostiche  e  terapeutiche  di
particolare complessita' o che comportino un rischio per il paziente,
individuati  con  deliberazione  del  consiglio  regionale  ai  sensi
dell'Art. 2.
    3.  Non  sono  altresi'  soggette  ad autorizzazione le attivita'
libero-professionali  svolte  dalle  figure  professionali sanitarie,
individuate dai regolamenti del Ministro della sanita', in attuazione
dell'Art.  6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  e
successive  modificazioni  e integrazioni, salvo non rientrino tra le
professioni sanitarie di cui al comma 2.

                               Art. 6.
                     Oggetto dell'autorizzazione
    1.  L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture
sanitarie   e   degli  studi  professionali  di  cui  all'Art.  5  e'
subordinata  all'esistenza  dei requisiti previsti dall'Art. 2, comma
1,  in  relazione  alle  specifiche  tipologie  di prestazioni di cui
all'Art. 1.
    2. Formano oggetto di autorizzazione:
      a) l'apertura e l'esercizio;
      b)    l'ampliamento,   la   riduzione   e   la   trasformazione
dell'attivita';
      c) l'ampliamento e la riduzione dei locali;
      d) il trasferimento in altra sede;
      e) il cambio di titolarita';
      f) la pubblicita'.

                               Art. 7.
                      Domanda di autorizzazione
    1.  La  domanda  di  autorizzazione  deve  essere  indirizzata al
sindaco territorialmente competente.
    2.   La  giunta  regionale,  al  fine  di  dettare  modalita'  di
comportamento  omogenee  su  tutto il territorio regionale, determina
con propria deliberazione le modalita' e i termini per la richiesta e
per  il  rilascio  dell'autorizzazione.  I  comuni, nell'ambito della
propria   autonomia,   definiscono   gli   aspetti   organizzativi  e
procedurali  connessi  al rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto
delle   disposizioni   generali  approvate  dalla  giunta  regionale,
presedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in casa di esito
negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente.

                               Art. 8.
                   Trasmissione atti autorizzativi
    1.  Il  sindaco trasmette all'azienda U.S.L. nel territorio della
quale  e' ricompreso il comune, alla giunta regionale e al competente
ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia di tutti gli
atti  autorizzativi  rilasciati  ai  sensi  dell'Art.  6,  nonche' le
pronunce  di  decadenza di autorizzazioni precedentemente rilasciate,
provvedendo  in  via  prioritaria al trasferimento all'azienda U.S.L.
competente  e  alla  giunta  regionale,  delle  informazioni  per via
telematica nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale.
    2.  La giunta regionale cura la tenuta dell'elenco aggiornato dei
soggetti   autorizzati   e   con   cadenza   annuale   provvede  alla
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Toscana; la
giunta  regionale garantisce a tutti i soggetti interessati l'accesso
ai relativi dati.

                               Art. 9.
                 Funzioni di accertamento e verifica
    1.    Il    sindaco    territorialmente    competente    provvede
all'accertamento  ed  alla verifica del possesso dei requisiti di cui
all'Art.   2,   avvalendosi   della   struttura   organizzativa   del
dipartimento  di prevenzione dell'azienda U.S.L. nel territorio della
quale e' ricompreso il comune medesimo.
    2.  In rapporto alla tipologia di prestazioni erogate nei presidi
e    negli    studi   professionali,   possono   essere   interessate
all'accertamento  e alla verifica dei requisiti anche altre strutture
organizzative.
    3.  Le funzioni di coordinamento sono svolte dal responsabile del
dipartimento di prevenzione.
    4.  La  verifica  del mantenimento dei requisiti viene effettuata
con  periodicita'  triennale, mediante autocertificazione, sulla base
delle  indicazioni  stabilite  dalla  giunta  regionale  con  propria
deliberazione.
    5.  Il sindaco e/o la giunta regionale possono disporre controlli
e  verifiche  ogni  qualvolta ne ravvisino la necessita', ai fini del
buon andamento delle attivita' sanitarie.
    6.  Di  ogni  verifica  redatto apposito verbale da consegnare in
copia   al  legale  rappresentante  o  al  titolare  e  al  direttore
sanitario, al sindaco e al presidente della giunta regionale.

                              Art. 10.
                        Pubblicita' sanitaria
    1.  La  pubblicita'  sanitaria  e'  consentita nei limiti e nelle
forme  di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di
pubblicita'  sanitaria  e di repressione dell'esercizio abusivo delle
professioni sanitarie).
    2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  sindaco ai sensi della
legge  regionale  26  novembre  1998,  n.  85 (Attribuzione agli enti
locali   e   disciplina   generale   delle  funzioni  e  dei  compiti
amministrativi  in  materia  di tutela della salute, servizi sociali,
istruzione  scolastica,  formazione  professionale,  beni e attivita'
culturali   e   spettacolo,   conferiti   alla  Regione  dal  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112),  e successive modificazioni,
secondo  le  modalita'  ivi  previste, sentiti gli ordini e i collegi
professionali competenti.

                              Art. 11.
                Legale rappresentante della struttura
    1.   Il   legale  rappresentante  della  struttura  e'  tenuto  a
comunicare tempestivamente al sindaco:
      a) le    successive    variazioni   del   direttore   sanitario
accompagnate dalla documentazione di cui all'Art. 7, comma 2;
      b) il  nominativo  del  medico  che  sostituisce  il  direttore
sanitario in caso di assenza o impedimento;
      c) le  sostituzioni  e/o le integrazioni del personale medico e
non, operante nella struttura;
      d) le   sostituzioni   e/o   integrazioni   delle  attrezzature
sanitarie;
      e) tutte  le  variazioni  e  trasformazioni  intervenute  nella
natura  giuridica  e nella composizione della societa' titolare della
struttura;
      f) la temporanea chiusura o inattivita' della struttura.
    2. E inoltre tenuto a:
      a) verificare  l'assenza  di  incompatibilita'  ai  sensi della
normativa vigente;
      b) assicurare   la  presenza  del  direttore  sanitario  e  del
restante personale medio e non, previsti dalla presente legge;
      c) garantire,  tramite  il  direttore  sanitario,  l'attuazione
degli adempimenti di cui all'Art. 13.

                              Art. 12.
                   Direttore sanitario - Requisiti
    1. Ogni struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario.
    2.   Il   direttore  sanitario  deve  essere  in  possesso  della
specializzazione   in  una  delle  discipline  dell'area  di  sanita'
pubblica  o  deve  aver  svolto  per  almeno cinque anni attivita' di
direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o
private.
    3.  Nelle  strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di
ricovero  in  fase  post-acuta,  le  funzioni del direttore sanitario
possono   essere   svolte  anche  da  un  medico  in  possesso  della
specializzazione  nella  disciplina  cui  afferiscono  le prestazioni
svolte.
    4.  Negli  ambulatori  che  svolgono  esclusivamente attivita' di
medicina  di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono
essere  svolte,  per  quanto  di  competenza,  anche  da un direttore
tecnico  in  possesso  di laurea specialistica in biologia o chimica,
purche'   specializzato   o  in  possesso  di  almeno  cinque  annidi
anzianita'  nell'attivita'  di  direzione tecnico-sanitaria in enti o
strutture sanitarie pubbliche o private.
    5.  E'  consentito  svolgere  le  funzioni di direttore sanitario
responsabile  in  non piu' di tre strutture sanitarie ambularoriali e
comunque  deve  essere  garantito  un  orario congruo alle specifiche
funzioni  e alle specifiche prestazioni non inferiore alle dodici ore
settimanali per singola struttura.
    6.  Non e' consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario
responsabile in piu' di un presidio di ricovero.
    7.  La  funzione  di  direttore sanitario e' incompatibile con la
qualita'  di  proprietario,  comproprietario, socio o azionista della
societa' che gestisce la struttura sanitaria.
    8.  La  disposizione  del  comma  7 non si applica alle strutture
ambulatoriali monospecialistiche.

                              Art. 13.
                    Direttore sanitario - Compiti
    1. Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria
della  struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo essendone
responsabile   nei   confronti  della  titolarita'  e  dell'autorita'
sanitaria competente ed in particolare:
      a) cura  l'applicazione del documento sull'organizzazione e sul
funzionamento della struttura proponendo le eventuali variazioni;
      b) controlla  la  regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito
registro  contenente  i  dati  anagrafici  e  gli  estremi dei titoli
professionali del personale addetto all'attivita' sanitaria;
      c) controlla il regolare svolgimento dell'attivita';
      d) vigila  sul  comportamento  del personale addetto ai servizi
sanitari   proponendo,  se  del  caso,  al  legale  rappresentante  i
provvedimenti disciplinari;
      e) cura  la  tenuta dell'archivio sanitario (cartelle cliniche,
schede cliniche ambulatoriali e la relativa conservazione);
      f) propone  al  legale  rappresentante,  d'intesa  con i medici
responsabili,   l'acquisto  di  apparecchi,  attrezzature  ed  arredi
sanitari  ed  esprime  il  proprio parere su eventuali trasformazioni
edilizie della struttura;
      g) rilascia  agli  aventi diritto copia delle cartelle cliniche
ed  ogni altra certificazione sanitaria riguardante l'assistito e, in
caso di attivita' ambulatoriale, copie delle eventuali certificazioni
sanitarie riguardanti le prestazioni eseguite;
      h) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie;
      i) e' responsabile della pubblicita' sanitaria.
    2.  In  caso  di  attivita' di ricovero il direttore sanitario ha
inoltre le seguenti attribuzioni:
      a) controlla  la  regolare  tenuta  del  registro  di  carico e
scarico  delle  sostanze  stupefacenti  o psicotrope in conformita' a
quanto disposto dalla normativa vigente;
      b) cura   l'organizzazione   dei   turni   di   guardia   e  di
reperibilita' del personale medico;
      c) vigila  sulla  gestione  del  servizio  farmaceutico e sulla
scorta   dei  medicinali  e  prodotti  terapeutici,  sulle  provviste
alimentari  e  sulle  altre  provviste  necessarie  per  il  corretto
funzionamento della struttura;
      d) e' responsabile per la farmacovigilanza;
      e) cura  l'osservanza delle disposizioni concernenti la polizia
mortuaria;
      f) impartisce  disposizioni  perche' nell'ipotesi di cessazione
di  attivita'  della struttura, le cartelle cliniche siano consegnate
al   servizio   di   medicina  legale  della  U.S.L.  competente  per
territorio.

                              Art. 14.
                 Titolare dello studio professionale
    1.  Il titolare dello studio professionale e' tenuto a comunicare
tempestivamente al sindaco:
      a) le  sostituzioni e.o le integrazioni del personale sanitario
operante nello studio;
      b) le   sostituzioni   e.o   integrazioni   delle  attrezzature
sanitarie;
      c) la temporanea chiusura o inattivita' dello studio.
    2.  Il  titolare  dello  studio professionale e' inoltre tenuto a
curare  l'organizzazione  tecnico-sanitaria  dello  studio  sotto  il
profilo igienico ed organizzativo.

                              Art. 15.
                           S a n z i o n i
    1.  Il sindaco dispone la chiusura della struttura o dello studio
aperto  o  trasferito  in altra sede senza autorizzazione, nonche' la
chiusura  dell'attivita'  ambulatoriale  e  di degenza a ciclo diurno
aperta senza autorizzazione all'interno delle strutture di ricovero.
    2.  Il sindaco dichiara altresi' la decadenza dell'autorizzazione
e  dispone la conseguente chiusura della struttura e dello studio nei
quali  sia  stato  accertato  l'esercizio  abusivo  della professione
sanitaria   o   in   cui  siano  state  commesse  gravi  o  reiterate
inadempienze  comportanti  situazioni  di  pericolo per la salute dei
cittadini.
    3.  Nei  casi  previsti  ai  commi 1 e 2 e' comminata la sanzione
amministrativa  pecuniaria  compresa tra un minimo di Euro 3.100,00 e
un  massimo  di  Euro 10.350,00, nel caso di strutture, e la sanzione
amministrativa  pecuniaria  compresa tra un minimo di Euro 1.550,00 e
un massimo di Euro 9.300,00, nel caso di studi professionali.
    4.  La  nuova autorizzazione all'esercizio puo' essere rilasciata
solo dopo un anno dal provvedimento di chiusura.
    5.  In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge,
di  carenza dei requisiti di cui all'Art. 2, comma 1, o di violazione
di  prescrizioni  inserite  nell'atto  di  autorizzazione, il sindaco
ordina   la   rimozione  delle  inadempienze  e  delle  irregolarita'
riscontrate,  assegnando  a tal fine un termine compreso tra trenta e
centottanta giorni.
    6.  Ove  il  trasgressore  non provveda nei termini assegnati, il
sindaco dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo di tempo
da uno a sei mesi.
    7.  L'attivita'  sospesa puo' essere nuovamente esercitata previo
accertamento  della  intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate.
In    caso    contrario    il    sindaco    dichiara   la   decadenza
dell'autorizzazione.
    8.   L'autorizzazione   all'esercizio   puo'   essere  nuovamente
rilasciata  solo  dopo un anno dalla dichiarazione di decadenza della
stessa.
    9.  Nel  caso  previsto  al  comma  5  e'  applicata  la sanzione
amministrativa  pecuniaria  compresa tra un minimo di Euro 2.100,00 e
un  massimo  di  Euro  6.200,00  nel caso di strutture, e la sanzione
amministrativa  pecuniaria  compresa tra un minimo di Euro 1.050,00 e
un massimo di Euro 3.100,00 in caso di studi.
    10.  Il  legale  rappresentante  e  il  direttore sanitario della
struttura  che  non  adempiono  agli  obblighi a loro rispettivamente
imposti   dagli   articoli  11  e  13  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.100,00. Il titolare
dello studio che non adempie agli obblighi a lui imposti dall'Art. 14
e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un
minimo di Euro 250,00 e un massimo di Euro 1.550,00.
    11.  Salvo quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera f)
e 14, comma 1, lettera c), l'autorizzazione decade automaticamente in
caso  di dichiarata o accertata chiusura o inattivita' per un periodo
superiore a sei mesi.

                              Art. 16.
Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'Art. 15

    1.  Fatti  salvi  i  poteri  degli ufficiali ed agenti di Polizia
giudiziaria,  l'accertamento  delle  violazioni  di cui alla presente
legge  e'  effettuato  dalla competente struttura organizzativa delle
aziende U.S.L.
    2.  Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie
si  osservano  le  disposizioni  della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche  al  sistema  penale)  e della legge regionale 28 dicembre
2000,  n.  81  (Disposizioni  in materia di sanzioni amministrative).
Resta  fermo,  ai  sensi  di  quanto disposto dal codice di procedura
penale,  l'obbligo  di rapporto all'autorita' giudiziaria nel caso di
violazioni di norme penali.
    3.  La chiusura della struttura e dello studio ai sensi dell'Art.
15,  comma 1, e' disposta dal sindaco non appena ricevuto il rapporto
degli agenti accertatori.
    4.  Nel  caso  previsto dall'Art. 15, comma 2, l'interessato puo'
far  pervenire  al  sindaco,  entro il termine di trenta giorni dalla
data   di  contestazione,  scritti  difensivi  e  documenti,  nonche'
chiedere  di  essere  sentito.  Il  sindaco,  dopo  aver acquisito il
rapporto dell'azienda U.S.L., esaminati eventuali scritti difensivi e
sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, se ritiene
fondato  l'accertamento,  con  ordinanza motivata, dispone i relativi
provvedimenti  sanzionatori  previsti  dall'Art.  15, commi 2 e 3. La
sanzione  pecuniaria  e'  comminata  purche'  non  sia intervenuto il
pagamento  in  misura  ridotta  ai  sensi dell'Art. 16 della legge 24
novembre  1981,  n.  689.  Il  sindaco, qualora dall'accertamento non
ravvisi  la  sussistenza  delle  violazioni  o  inadempienze,  emette
ordinanza  motivata  di  archiviazione.  Il  provvedimento emanato e'
notificato  all'interessato ed e' trasmesso all'organo che ha redatto
il  rapporto  il quale, in caso di provvedimento di chiusura, ne cura
l'esecuzione.
    5.  I  proventi delle sanzioni amministrative sono incamerati dai
comuni, con destinazione ad attivita' socio - sanitarie.

                              Art. 17.
                          Norme transitorie
    1. Le disposizioni sui requisiti obbligatori di cui alla presente
legge trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove
strutture  e  studi e di ampliamento o trasformazione o trasferimento
di sede di strutture e studi gia' autorizzati.
    2.  Nel caso di ampliamento o trasformazione di strutture o studi
gia'  autorizzati,  le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate
limitatamente all'oggetto dell'ampliamento o della trasformazione.
    3.  Per  ampliamento  si  intende  un aumento del numero di posti
letto  o  l'attivazione  di  funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a
quelle precedentemente svolte.
    4.  Per  trasformazione  si  intende  la  modifica delle funzioni
sanitarie  gia'  autorizzate  o  il cambio d'uso, con o senza lavori,
degli  edifici o di parti di essi destinati a ospitare nuove funzioni
sanitarie.
    5.  In  attesa  dell'attuazione, da parte della giunta regionale,
degli  adempimenti  di  cui  all'Art.  7,  comma  2,  nei  successivi
centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge
continuano ad essere rilasciate dalla giunta stessa le autorizzazioni
di cui all'Art. 6.
    6.   Le   strutture   private   gia'   autorizzate  e  gli  studi
professionali  gia'  in  esercizio  dovranno  adeguarsi  ai requisiti
generali  e  specifici  di  cui all'Art. 2, comma 1, a far data dalla
loro approvazione, nei termini sottoindicati:
      a) entro   cinque   anni,   per  quanto  riguarda  i  requisiti
strutturali, e impiantistici;
      b) entro tre anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici;
      c) entro  due  anni  per  quanto riguarda la predisposizione di
linee guida e regolamenti interni;
      d) entro   un   anno,   per   quanto   riguarda   i   requisiti
organizzativi.
    6-bis.  Ai fini della presente legge, si considerano in esercizio
gli  studi  professionali,  singoli o associati, i cui titolari, alla
data  di  pubblicazione della presente legge, risultino giu' svolgere
attivita' libero professionale.
    7.  Le  strutture  private  gia'  autorizzate dovranno, altresi',
dall'entrata in vigore della presente legge adeguarsi:
      a) entro  cinque  anni  per  quanto riguarda i requisiti di cui
all'Art. 12, commi 2 e 3;
      b) entro  un  anno  per  quanto  riguarda  il  requisito di cui
all'art. 14.
    8. Le strutture private gia' autorizzate ai sensi della normativa
vigente,  per  continuare a svolgere le attivita', devono presentare,
entro  dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge,
domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione nei modi di cui all'Art. 7,
comma 2.
    9.     Il    sindaco    territorialmente    competente    rinnova
l'autorizzazione   entro  dodici  mesi  dalla  richiesta,  dopo  aver
accertato,   tramite  il  dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda
U.S.L., la sussistenza dei requisiti richiesti.
    10.   La   mancata   presentazione   della   domanda  di  rinnovo
dell'autorizzazione   o   il   mancato   adeguamento   ai   requisiti
disciplinati  dalla presente legge nei termini indicati nei commi 6 e
7,   comporta  la  decadenza  dell'autorizzazione  e  la  conseguente
chiusura dell'esercizio.
                             Titolo III
                           ACCREDITAMENTO

                              Art. 18.
                          L'accreditamento
    1.  Le  strutture  sanitarie pubbliche in esercizio, le strutture
sanitarie  private  autorizzate  e  i  professionisti  che  intendano
erogare  prestazioni  per  conto  del  servizio  sanitario  nazionale
all'intemo  degli  atti  della  programmazione  sanitaria  regionale,
debbono ottenere preventivamente l'accreditamento.
    2.  L'accreditamento  e'  rilasciato dalla Regione alle strutture
pubbliche  e  private  ed ai professionisti che ne facciano richiesta
subordinata  mente  alla  loro  rispondenza ai requisiti ulteriori di
qualificazione,  alla  loro  funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione  regionale  ed  alla  verifica positiva dell'attivita'
svolta e dei risultati raggiunti.
    2-bis.  La  qualita'  di  soggetto  accreditato  non  costituisce
vincolo  per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a
corrispondere  la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori
degli  accordi  contrattuali  di cui all'Art. 8-quinquies del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
    3. L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale e
locale,  e' titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui
all'Art.   8-quinquies   del   decreto  legislativo  n.  502/1992,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, da stipularsi nell'ambito
della  disciplina  vigente  secondo  i  principi  di  imparzialita' e
trasparenza.
    4.  Il piano sanitario regionale definisce il programma regionale
di  accreditamento,  indicando  gli obiettivi generali da raggiungere
nel   triennio   e   le   iniziative   necessarie   per   valorizzare
l'accreditamento  come  strumento di garanzia per i cittadini, per la
qualificazione  dell'offerta e per la crescita del servizio sanitario
verso l'eccellenza.

                              Art. 19.
                  Le procedure per l'accreditamento
    1.  Il  consiglio  regionale, su proposta della giunta regionale,
approva,  in  attuazione  della presente legge e sentito il consiglio
sanitario  regionale,  i  provvedimenti  con  i quali sono definiti i
requisiti  generali  e  specifici,  i  manuali  e  le  procedure  per
l'accreditamento, nonche' i tempi e le modalita' per l'adeguamento ai
requisiti delle strutture in esercizio.
    2.  I  requisiti  generali  e  specifici  sono  definiti avendo a
riferimento nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni:
      a) la qualita' dei sistemi organizzativi;
      b) la qualita' tecnico-professionale;
      c) la qualita' come percepita dall'utente.
    3.  Ai fini dell'individuazione dei requisiti di accreditamento e
della  predisposizione  dei  manuali,  la  giunta regionale si avvale
dell'osservatorio  della  qualita' dell'agenzia regionale di sanita',
nel  quadro delle competenze ad esso attribuite dalla legge regionale
8  marzo  2000,  n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del
servizio sanitario regionale).
    4.  Per  consentire l'attivita' di verifica esterna, il consiglio
regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel piano sanitario
regionale, istituisce le commissioni per l'accreditamento, nel numero
stabilito dal piano stesso.
    5. La composizione delle commissioni e' costituita come segue:
      a) rappresentanti dei produttori pubblici;
      b) rappresentanti dei produttori privati;
      c) rappresentanti dell'utenza;
      d) rappresentanti delle professioni mediche e infermieristiche.
    6.  Le  commissioni  esaminano  la  documentazione  allegata alla
richiesta  di  accreditamento,  effettuano  le  visite  di verifica e
stilano  relazione  motivata  in  ordine  alla accreditabilita' della
struttura.
    7.  La  giunta  regionale  concede  o nega l'accreditamento delle
singole  strutture  e  procede  alla  iscrizione degli accreditati in
apposito elenco.
    8.  La  giunta  regionale  provvede  ad  attuare forme congrue di
pubblicita'  dell'elenco  di cui al comma 7 e garantisce l'accesso ai
relativi dati a tutti i soggetti interessati.
                              Titolo IV
                            NORME FINALI

                              Art. 20.
                          Nuove costruzioni
    1.   Per   la   realizzazione   di  strutture  sanitarie,  o  per
l'ampliamento  di  quelle esistenti che erogano prestazioni in regime
di  ricovero  a ciclo continuativo e/o diurno che comporti un aumento
di  posti letto rispetto alle dotazioni previste dalla programmazione
regionale,  i soggetti interessati acquisiscono preventivamente dalla
giunta regionale la verifica di compatibilita' del progetto.
    2.  I  criteri,  le  modalita' e gli ambiti di applicazione della
verifica, con eventuale individuazione delle tipologie di strutture o
dei  settori  di  attivita'  per  i  quali  la  verifica possa essere
esclusa,  sono  stabiliti  dal  consiglio regionale su proposta della
giunta  regionale  in  coerenza con le previsioni contenute nel piano
sanitario regionale.
    3.  La  documentazione  che  il  soggetto interessato presenta al
comune   ai   fini   del   rilascio   della  concessione  edilizia  o
dell'attestazione  di  conformita' per gli interventi di cui al comma
1,  deve comprendere l'acquisizione della verifica di compatibilita',
con le modalita' definite dalla Regione.
    4.  Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma 2,
l'obbligo di acquisire la verifica di compatibilita' e' sospeso per i
presidi  ambulatoriali  di specialistica e diagnostica, nonche' per i
centri   e   presidi   ambulatoriali  di  recupero  e  riabilitazione
funzionale  di  cui  all'allegato  1 alla deliberazione del consiglio
regionale   26   luglio   1999,   n.  221  (Requisiti  organizzativi,
strutturali  e  tecnologici  delle  strutture pubbliche e private per
l'esercizio delle attivita' sanitarie).

                            Art. 20-bis.
                            Finanziamento
    1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, in
relazione  al  titolo  III,  si  provvede  con  una  quota  del fondo
sanitario  regionale,  cosi'  come  determinato annualmente con legge
regionale di bilancio, da iscriversi in apposito capitolo di spesa.

                              Art. 21.
                             Abrogazioni
    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:
      a) la   legge  regionale  16  giugno  1976,  n.  26  (Norme  di
salvaguardia  per  il  rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in
esercizio,    ampliare    servizi    diagnostici    e   ambulatoriali
extraospedalieri), e successive modificazioni e integrazioni;
      b) il comma 1, secondo periodo e il comma 2, dell'Art. 12 della
legge  regionale  12  marzo  1977, n. 18 (Istituzione del servizio di
assistenza  alla famiglia, alla maternita', all'infanzia e ai giovani
in eta' evolutiva);
      c) la  legge  regionale  6  giugno  1988, n. 44 (Disciplina per
l'autorizzazione  e  la  vigilanza  delle  istituzioni  sanitarie  di
carattere   privato   che   erogano  prestazioni  di  diagnostica  di
laboratorio);
      d) la  legge  regionale  1°  dicembre  1989,  n. 78 (Disciplina
autorizzazioni e vigilanza sulle case di cura private);
      e) la  legge  regionale  26 marzo 1992, n. 11 (Disciplina delle
autorizzazioni   e   della   vigilanza   sugli  istituti  privati  di
riabilitazione);
      f)  la  legge  regionale  26  marzo 1992, n. 12 (Disciplina per
l'autorizzazione  e  la vigilanza delle istituzioni sanitarie private
che  erogano  prestazioni  di  medicina  e/o  chirurgia  ad indirizzo
estetico).