Testo aggiornato della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento. Aggiornato con: legge regionale 8 marzo 2000, n. 20 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 «Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento»); legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75 (Modifica della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 «Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie; autorizzazione e procedura di accreditamento», gia' modificata dalla legge regionale 8 marzo 2000, n. 20); legge regionale 8 luglio 2003, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 «Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento. Avvertenza Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto a cura degli uffici del consiglio regionale, al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne e' specificata la fonte. Art. 1. Oggetto della legge 1. In attuazione dell'Art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la presente legge: a) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle seguenti tipologie di attivita' sanitarie: 1) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e territoriale; 2) prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a ciclo continuativo e diurno; 3) prestazioni di ricovero in fase post-acuta a ciclo continuativo e diurno; b) le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio delle strutture private dove si esercitano le attivita' di cui ai punti 1), 2) e 3); c) i principi e le modalita' per la determinazione dei requisiti delle strutture pubbliche e private, nonche' dei professionisti ai fini dell'accreditamento; c-bis) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici, nonche' le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per il paziente. Titolo I REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE Art. 2. Obbligatorieta' del possesso dei requisiti 1. Fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, al fine di dettare una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale, definisce, con propria deliberazione, i requisiti generali e specifici di cui all'Art. 1. 2. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, gli studi professionali soggetti ad autorizzazione e le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e non acuti sono tenute ad adeguarsi e a mantenere i requisiti di cui al comma 1. 3. Non sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge le residenze sanitarie assistenziali (RSA). Art. 3. Accertamento e verifica dei requisiti 1. L'accertamento e la verifica dei requisiti di cui all'Art. 2 sono effettuati: a) per le strutture pubbliche nell'ambito delle procedure di accreditamento; b) per le strutture private e gli studi professionali soggetti ad autorizzazione ai sensi dall'Art. 9. Titolo II AUTORIZZAZIONE Art. 4. Competenza 1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie e degli studi professionali di cui all'Art. 5 e' attribuita al sindaco, nella sua qualita' di autorita' sanitaria locale, del comune ove la struttura ha sede. Art. 5. Strutture e studi professioniali soggetti ad autorizzazione 1. Sono soggette ad autorizzazione del sindaco, entro sei mesi dalla richiesta, tutte le strutture sanitarie private che gestiscono: a) ambulatori mono o polispecialistici; b) gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico e piu' in particolare laboratori di analisi cliniche, gabinetti radiologici, gabinetti di medicina nucleare, servizi di ecografia e comunque di diagnostica strumentale non complementare all'attivita' clinica. Per strutture eroganti prestazioni di diagnostica strumentale si intendono quelle strutture che si pongono come strumentali ad altri operatori e che siano destinate alla sola attivita' diagnostica con l'uso di attrezzature di una certa complessita'; c) presidi di cure fisiche in genere; d) gabinetti di radioterapia; e) presidi di ricovero; f) centri di riabilitazione sia ambulatoriali che di ricovero a ciclo continuativo e diurno, centri diurni o di day-hospital psichiatrico, strutture residenziali di psichiatria, strutture di riabilitazione per tossicodipendenti. 2. Sono altresi' soggetti ad autorizzazione gli studi singoli o associati, per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale, relativamente agli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per il paziente, individuati con deliberazione del consiglio regionale ai sensi dell'Art. 2. 3. Non sono altresi' soggette ad autorizzazione le attivita' libero-professionali svolte dalle figure professionali sanitarie, individuate dai regolamenti del Ministro della sanita', in attuazione dell'Art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, salvo non rientrino tra le professioni sanitarie di cui al comma 2. Art. 6. Oggetto dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie e degli studi professionali di cui all'Art. 5 e' subordinata all'esistenza dei requisiti previsti dall'Art. 2, comma 1, in relazione alle specifiche tipologie di prestazioni di cui all'Art. 1. 2. Formano oggetto di autorizzazione: a) l'apertura e l'esercizio; b) l'ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell'attivita'; c) l'ampliamento e la riduzione dei locali; d) il trasferimento in altra sede; e) il cambio di titolarita'; f) la pubblicita'. Art. 7. Domanda di autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione deve essere indirizzata al sindaco territorialmente competente. 2. La giunta regionale, al fine di dettare modalita' di comportamento omogenee su tutto il territorio regionale, determina con propria deliberazione le modalita' e i termini per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione. I comuni, nell'ambito della propria autonomia, definiscono gli aspetti organizzativi e procedurali connessi al rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto delle disposizioni generali approvate dalla giunta regionale, presedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in casa di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente. Art. 8. Trasmissione atti autorizzativi 1. Il sindaco trasmette all'azienda U.S.L. nel territorio della quale e' ricompreso il comune, alla giunta regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'Art. 6, nonche' le pronunce di decadenza di autorizzazioni precedentemente rilasciate, provvedendo in via prioritaria al trasferimento all'azienda U.S.L. competente e alla giunta regionale, delle informazioni per via telematica nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale. 2. La giunta regionale cura la tenuta dell'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati e con cadenza annuale provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana; la giunta regionale garantisce a tutti i soggetti interessati l'accesso ai relativi dati. Art. 9. Funzioni di accertamento e verifica 1. Il sindaco territorialmente competente provvede all'accertamento ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Art. 2, avvalendosi della struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. nel territorio della quale e' ricompreso il comune medesimo. 2. In rapporto alla tipologia di prestazioni erogate nei presidi e negli studi professionali, possono essere interessate all'accertamento e alla verifica dei requisiti anche altre strutture organizzative. 3. Le funzioni di coordinamento sono svolte dal responsabile del dipartimento di prevenzione. 4. La verifica del mantenimento dei requisiti viene effettuata con periodicita' triennale, mediante autocertificazione, sulla base delle indicazioni stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione. 5. Il sindaco e/o la giunta regionale possono disporre controlli e verifiche ogni qualvolta ne ravvisino la necessita', ai fini del buon andamento delle attivita' sanitarie. 6. Di ogni verifica redatto apposito verbale da consegnare in copia al legale rappresentante o al titolare e al direttore sanitario, al sindaco e al presidente della giunta regionale. Art. 10. Pubblicita' sanitaria 1. La pubblicita' sanitaria e' consentita nei limiti e nelle forme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie). 2. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco ai sensi della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attivita' culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e successive modificazioni, secondo le modalita' ivi previste, sentiti gli ordini e i collegi professionali competenti. Art. 11. Legale rappresentante della struttura 1. Il legale rappresentante della struttura e' tenuto a comunicare tempestivamente al sindaco: a) le successive variazioni del direttore sanitario accompagnate dalla documentazione di cui all'Art. 7, comma 2; b) il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza o impedimento; c) le sostituzioni e/o le integrazioni del personale medico e non, operante nella struttura; d) le sostituzioni e/o integrazioni delle attrezzature sanitarie; e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della societa' titolare della struttura; f) la temporanea chiusura o inattivita' della struttura. 2. E inoltre tenuto a: a) verificare l'assenza di incompatibilita' ai sensi della normativa vigente; b) assicurare la presenza del direttore sanitario e del restante personale medio e non, previsti dalla presente legge; c) garantire, tramite il direttore sanitario, l'attuazione degli adempimenti di cui all'Art. 13. Art. 12. Direttore sanitario - Requisiti 1. Ogni struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario. 2. Il direttore sanitario deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanita' pubblica o deve aver svolto per almeno cinque anni attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private. 3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte. 4. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attivita' di medicina di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un direttore tecnico in possesso di laurea specialistica in biologia o chimica, purche' specializzato o in possesso di almeno cinque annidi anzianita' nell'attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private. 5. E' consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile in non piu' di tre strutture sanitarie ambularoriali e comunque deve essere garantito un orario congruo alle specifiche funzioni e alle specifiche prestazioni non inferiore alle dodici ore settimanali per singola struttura. 6. Non e' consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile in piu' di un presidio di ricovero. 7. La funzione di direttore sanitario e' incompatibile con la qualita' di proprietario, comproprietario, socio o azionista della societa' che gestisce la struttura sanitaria. 8. La disposizione del comma 7 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche. Art. 13. Direttore sanitario - Compiti 1. Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo essendone responsabile nei confronti della titolarita' e dell'autorita' sanitaria competente ed in particolare: a) cura l'applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura proponendo le eventuali variazioni; b) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attivita' sanitaria; c) controlla il regolare svolgimento dell'attivita'; d) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, al legale rappresentante i provvedimenti disciplinari; e) cura la tenuta dell'archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche ambulatoriali e la relativa conservazione); f) propone al legale rappresentante, d'intesa con i medici responsabili, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere su eventuali trasformazioni edilizie della struttura; g) rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante l'assistito e, in caso di attivita' ambulatoriale, copie delle eventuali certificazioni sanitarie riguardanti le prestazioni eseguite; h) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie; i) e' responsabile della pubblicita' sanitaria. 2. In caso di attivita' di ricovero il direttore sanitario ha inoltre le seguenti attribuzioni: a) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o psicotrope in conformita' a quanto disposto dalla normativa vigente; b) cura l'organizzazione dei turni di guardia e di reperibilita' del personale medico; c) vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della struttura; d) e' responsabile per la farmacovigilanza; e) cura l'osservanza delle disposizioni concernenti la polizia mortuaria; f) impartisce disposizioni perche' nell'ipotesi di cessazione di attivita' della struttura, le cartelle cliniche siano consegnate al servizio di medicina legale della U.S.L. competente per territorio. Art. 14. Titolare dello studio professionale 1. Il titolare dello studio professionale e' tenuto a comunicare tempestivamente al sindaco: a) le sostituzioni e.o le integrazioni del personale sanitario operante nello studio; b) le sostituzioni e.o integrazioni delle attrezzature sanitarie; c) la temporanea chiusura o inattivita' dello studio. 2. Il titolare dello studio professionale e' inoltre tenuto a curare l'organizzazione tecnico-sanitaria dello studio sotto il profilo igienico ed organizzativo. Art. 15. S a n z i o n i 1. Il sindaco dispone la chiusura della struttura o dello studio aperto o trasferito in altra sede senza autorizzazione, nonche' la chiusura dell'attivita' ambulatoriale e di degenza a ciclo diurno aperta senza autorizzazione all'interno delle strutture di ricovero. 2. Il sindaco dichiara altresi' la decadenza dell'autorizzazione e dispone la conseguente chiusura della struttura e dello studio nei quali sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini. 3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 3.100,00 e un massimo di Euro 10.350,00, nel caso di strutture, e la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 1.550,00 e un massimo di Euro 9.300,00, nel caso di studi professionali. 4. La nuova autorizzazione all'esercizio puo' essere rilasciata solo dopo un anno dal provvedimento di chiusura. 5. In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge, di carenza dei requisiti di cui all'Art. 2, comma 1, o di violazione di prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, il sindaco ordina la rimozione delle inadempienze e delle irregolarita' riscontrate, assegnando a tal fine un termine compreso tra trenta e centottanta giorni. 6. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il sindaco dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo di tempo da uno a sei mesi. 7. L'attivita' sospesa puo' essere nuovamente esercitata previo accertamento della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contrario il sindaco dichiara la decadenza dell'autorizzazione. 8. L'autorizzazione all'esercizio puo' essere nuovamente rilasciata solo dopo un anno dalla dichiarazione di decadenza della stessa. 9. Nel caso previsto al comma 5 e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 2.100,00 e un massimo di Euro 6.200,00 nel caso di strutture, e la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 1.050,00 e un massimo di Euro 3.100,00 in caso di studi. 10. Il legale rappresentante e il direttore sanitario della struttura che non adempiono agli obblighi a loro rispettivamente imposti dagli articoli 11 e 13 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.100,00. Il titolare dello studio che non adempie agli obblighi a lui imposti dall'Art. 14 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 250,00 e un massimo di Euro 1.550,00. 11. Salvo quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera f) e 14, comma 1, lettera c), l'autorizzazione decade automaticamente in caso di dichiarata o accertata chiusura o inattivita' per un periodo superiore a sei mesi. Art. 16. Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'Art. 15 1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e' effettuato dalla competente struttura organizzativa delle aziende U.S.L. 2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Resta fermo, ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale, l'obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria nel caso di violazioni di norme penali. 3. La chiusura della struttura e dello studio ai sensi dell'Art. 15, comma 1, e' disposta dal sindaco non appena ricevuto il rapporto degli agenti accertatori. 4. Nel caso previsto dall'Art. 15, comma 2, l'interessato puo' far pervenire al sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione, scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentito. Il sindaco, dopo aver acquisito il rapporto dell'azienda U.S.L., esaminati eventuali scritti difensivi e sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, con ordinanza motivata, dispone i relativi provvedimenti sanzionatori previsti dall'Art. 15, commi 2 e 3. La sanzione pecuniaria e' comminata purche' non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'Art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il sindaco, qualora dall'accertamento non ravvisi la sussistenza delle violazioni o inadempienze, emette ordinanza motivata di archiviazione. Il provvedimento emanato e' notificato all'interessato ed e' trasmesso all'organo che ha redatto il rapporto il quale, in caso di provvedimento di chiusura, ne cura l'esecuzione. 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono incamerati dai comuni, con destinazione ad attivita' socio - sanitarie. Art. 17. Norme transitorie 1. Le disposizioni sui requisiti obbligatori di cui alla presente legge trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture e studi e di ampliamento o trasformazione o trasferimento di sede di strutture e studi gia' autorizzati. 2. Nel caso di ampliamento o trasformazione di strutture o studi gia' autorizzati, le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento o della trasformazione. 3. Per ampliamento si intende un aumento del numero di posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte. 4. Per trasformazione si intende la modifica delle funzioni sanitarie gia' autorizzate o il cambio d'uso, con o senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a ospitare nuove funzioni sanitarie. 5. In attesa dell'attuazione, da parte della giunta regionale, degli adempimenti di cui all'Art. 7, comma 2, nei successivi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere rilasciate dalla giunta stessa le autorizzazioni di cui all'Art. 6. 6. Le strutture private gia' autorizzate e gli studi professionali gia' in esercizio dovranno adeguarsi ai requisiti generali e specifici di cui all'Art. 2, comma 1, a far data dalla loro approvazione, nei termini sottoindicati: a) entro cinque anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali, e impiantistici; b) entro tre anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici; c) entro due anni per quanto riguarda la predisposizione di linee guida e regolamenti interni; d) entro un anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi. 6-bis. Ai fini della presente legge, si considerano in esercizio gli studi professionali, singoli o associati, i cui titolari, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino giu' svolgere attivita' libero professionale. 7. Le strutture private gia' autorizzate dovranno, altresi', dall'entrata in vigore della presente legge adeguarsi: a) entro cinque anni per quanto riguarda i requisiti di cui all'Art. 12, commi 2 e 3; b) entro un anno per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 14. 8. Le strutture private gia' autorizzate ai sensi della normativa vigente, per continuare a svolgere le attivita', devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di rinnovo dell'autorizzazione nei modi di cui all'Art. 7, comma 2. 9. Il sindaco territorialmente competente rinnova l'autorizzazione entro dodici mesi dalla richiesta, dopo aver accertato, tramite il dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L., la sussistenza dei requisiti richiesti. 10. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti disciplinati dalla presente legge nei termini indicati nei commi 6 e 7, comporta la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio. Titolo III ACCREDITAMENTO Art. 18. L'accreditamento 1. Le strutture sanitarie pubbliche in esercizio, le strutture sanitarie private autorizzate e i professionisti che intendano erogare prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale all'intemo degli atti della programmazione sanitaria regionale, debbono ottenere preventivamente l'accreditamento. 2. L'accreditamento e' rilasciato dalla Regione alle strutture pubbliche e private ed ai professionisti che ne facciano richiesta subordinata mente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. 2-bis. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'Art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale e locale, e' titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'Art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, da stipularsi nell'ambito della disciplina vigente secondo i principi di imparzialita' e trasparenza. 4. Il piano sanitario regionale definisce il programma regionale di accreditamento, indicando gli obiettivi generali da raggiungere nel triennio e le iniziative necessarie per valorizzare l'accreditamento come strumento di garanzia per i cittadini, per la qualificazione dell'offerta e per la crescita del servizio sanitario verso l'eccellenza. Art. 19. Le procedure per l'accreditamento 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva, in attuazione della presente legge e sentito il consiglio sanitario regionale, i provvedimenti con i quali sono definiti i requisiti generali e specifici, i manuali e le procedure per l'accreditamento, nonche' i tempi e le modalita' per l'adeguamento ai requisiti delle strutture in esercizio. 2. I requisiti generali e specifici sono definiti avendo a riferimento nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni: a) la qualita' dei sistemi organizzativi; b) la qualita' tecnico-professionale; c) la qualita' come percepita dall'utente. 3. Ai fini dell'individuazione dei requisiti di accreditamento e della predisposizione dei manuali, la giunta regionale si avvale dell'osservatorio della qualita' dell'agenzia regionale di sanita', nel quadro delle competenze ad esso attribuite dalla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale). 4. Per consentire l'attivita' di verifica esterna, il consiglio regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, istituisce le commissioni per l'accreditamento, nel numero stabilito dal piano stesso. 5. La composizione delle commissioni e' costituita come segue: a) rappresentanti dei produttori pubblici; b) rappresentanti dei produttori privati; c) rappresentanti dell'utenza; d) rappresentanti delle professioni mediche e infermieristiche. 6. Le commissioni esaminano la documentazione allegata alla richiesta di accreditamento, effettuano le visite di verifica e stilano relazione motivata in ordine alla accreditabilita' della struttura. 7. La giunta regionale concede o nega l'accreditamento delle singole strutture e procede alla iscrizione degli accreditati in apposito elenco. 8. La giunta regionale provvede ad attuare forme congrue di pubblicita' dell'elenco di cui al comma 7 e garantisce l'accesso ai relativi dati a tutti i soggetti interessati. Titolo IV NORME FINALI Art. 20. Nuove costruzioni 1. Per la realizzazione di strutture sanitarie, o per l'ampliamento di quelle esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno che comporti un aumento di posti letto rispetto alle dotazioni previste dalla programmazione regionale, i soggetti interessati acquisiscono preventivamente dalla giunta regionale la verifica di compatibilita' del progetto. 2. I criteri, le modalita' e gli ambiti di applicazione della verifica, con eventuale individuazione delle tipologie di strutture o dei settori di attivita' per i quali la verifica possa essere esclusa, sono stabiliti dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale in coerenza con le previsioni contenute nel piano sanitario regionale. 3. La documentazione che il soggetto interessato presenta al comune ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'attestazione di conformita' per gli interventi di cui al comma 1, deve comprendere l'acquisizione della verifica di compatibilita', con le modalita' definite dalla Regione. 4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, l'obbligo di acquisire la verifica di compatibilita' e' sospeso per i presidi ambulatoriali di specialistica e diagnostica, nonche' per i centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale di cui all'allegato 1 alla deliberazione del consiglio regionale 26 luglio 1999, n. 221 (Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attivita' sanitarie). Art. 20-bis. Finanziamento 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, in relazione al titolo III, si provvede con una quota del fondo sanitario regionale, cosi' come determinato annualmente con legge regionale di bilancio, da iscriversi in apposito capitolo di spesa. Art. 21. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali: a) la legge regionale 16 giugno 1976, n. 26 (Norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio, ampliare servizi diagnostici e ambulatoriali extraospedalieri), e successive modificazioni e integrazioni; b) il comma 1, secondo periodo e il comma 2, dell'Art. 12 della legge regionale 12 marzo 1977, n. 18 (Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternita', all'infanzia e ai giovani in eta' evolutiva); c) la legge regionale 6 giugno 1988, n. 44 (Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza delle istituzioni sanitarie di carattere privato che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio); d) la legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78 (Disciplina autorizzazioni e vigilanza sulle case di cura private); e) la legge regionale 26 marzo 1992, n. 11 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sugli istituti privati di riabilitazione); f) la legge regionale 26 marzo 1992, n. 12 (Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza delle istituzioni sanitarie private che erogano prestazioni di medicina e/o chirurgia ad indirizzo estetico).