Art. 2.
    1.  Dopo  l'Art. 25 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6,
e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  25-bis (Compensi per le prestazioni libero-professionali).
-  1.  I  compensi  per  le prestazioni libero-professionali previste
dalla  presente legge sono determinati con regolamento di esecuzione,
sentiti i relativi ordini professionali.».