Art. 2. 1. Dopo l'Art. 25 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e' inserito il seguente articolo: «Art. 25-bis (Compensi per le prestazioni libero-professionali). - 1. I compensi per le prestazioni libero-professionali previste dalla presente legge sono determinati con regolamento di esecuzione, sentiti i relativi ordini professionali.».