Art. 3.
    1.  I  commi 1 e 2 dell'Art. 34 della legge provinciale 17 giugno
1998, n. 6, sono cosi' sostituiti:
    «1.  Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 2.500.000 euro,
il  bando di gara e' pubblicato per dieci giorni naturali consecutivi
nell'albo  dell'amministrazione committente o, in mancanza, nell'albo
del comune dove ha sede l'amministrazione committente.
    2.  Qualora l'importo dei lavori sia pari o superiore a 2.500.000
euro, la pubblicazione ha luogo per dieci giorni naturali consecutivi
anche nell'albo e sull'apposito sito informatico della provincia.».
    2.  Il  comma  4  dell'Art.  34 della legge provinciale 17 giugno
1998, n. 6, e' cosi' sostituito:
    «4. Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 1.000.000
di euro, il bando di gara non e' pubblicato purche' alla gara vengano
invitate  almeno  dieci imprese, se sussistono in tale numero imprese
qualificate.  Lo  svolgimento  di  questa procedura viene regolato in
conformita' a quanto disposto per la gara informale.».