Art. 3. 1. I commi 1 e 2 dell'Art. 34 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, sono cosi' sostituiti: «1. Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 2.500.000 euro, il bando di gara e' pubblicato per dieci giorni naturali consecutivi nell'albo dell'amministrazione committente o, in mancanza, nell'albo del comune dove ha sede l'amministrazione committente. 2. Qualora l'importo dei lavori sia pari o superiore a 2.500.000 euro, la pubblicazione ha luogo per dieci giorni naturali consecutivi anche nell'albo e sull'apposito sito informatico della provincia.». 2. Il comma 4 dell'Art. 34 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e' cosi' sostituito: «4. Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 1.000.000 di euro, il bando di gara non e' pubblicato purche' alla gara vengano invitate almeno dieci imprese, se sussistono in tale numero imprese qualificate. Lo svolgimento di questa procedura viene regolato in conformita' a quanto disposto per la gara informale.».