Art. 4.
    1.  Dopo  l'Art. 34 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6,
e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  34-bis  (Pubblicita'  del bando di gara per gli appalti di
forniture  e servizi). - 1. Per gli appalti di forniture e di servizi
di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il bando di gara
e'  inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita'
europee  ed e' pubblicato per dieci giorni naturali e consecutivi sia
nell'albo  dell'amministrazione committente o, in mancanza, nell'albo
del   comune   ove   ha   sede   l'amministrazione  committente,  sia
sull'apposito sito informatico della provincia, fatti salvi i servizi
di  cui  all'Art.  1,  comma 1, lettera g), riguardanti opere che non
hanno   particolare  rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico  o
tecnico.
    2.  Qualora l'importo delle forniture o dei servizi sia inferiore
alla   soglia   comunitaria,   l'amministrazione   committente   puo'
rinunciare  alla  pubblicazione  del bando di gara, purche' alla gara
vengano invitate almeno dieci imprese, a condizione che sussistano in
tale  numero  imprese  qualificate; in questo caso trova applicazione
quanto disposto dall'Art. 30, comma 3.
    3.  Qualora  l'importo degli appalti di forniture o degli appalti
di  servizi  sia  pari  o  inferiore a 50.000 euro, l'amministrazione
committente ha facolta' di trattare con una o piu' imprese di propria
scelta.».