Art. 4. 1. Dopo l'Art. 34 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e' inserito il seguente articolo: «Art. 34-bis (Pubblicita' del bando di gara per gli appalti di forniture e servizi). - 1. Per gli appalti di forniture e di servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il bando di gara e' inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee ed e' pubblicato per dieci giorni naturali e consecutivi sia nell'albo dell'amministrazione committente o, in mancanza, nell'albo del comune ove ha sede l'amministrazione committente, sia sull'apposito sito informatico della provincia, fatti salvi i servizi di cui all'Art. 1, comma 1, lettera g), riguardanti opere che non hanno particolare rilevanza sotto il profilo architettonico o tecnico. 2. Qualora l'importo delle forniture o dei servizi sia inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione committente puo' rinunciare alla pubblicazione del bando di gara, purche' alla gara vengano invitate almeno dieci imprese, a condizione che sussistano in tale numero imprese qualificate; in questo caso trova applicazione quanto disposto dall'Art. 30, comma 3. 3. Qualora l'importo degli appalti di forniture o degli appalti di servizi sia pari o inferiore a 50.000 euro, l'amministrazione committente ha facolta' di trattare con una o piu' imprese di propria scelta.».