Art. 5.
    1.  Il  comma  1  dell'Art.  39 della legge provinciale 17 giugno
1998, n. 6, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «1.  L'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  e' determinata
sulla  base  di  una pluralita' di criteri di valutazione, tra cui il
prezzo  e  altri criteri da individuarsi in base al tipo di lavoro da
realizzare, quali il tempo di esecuzione, il costo di utilizzazione e
di  manutenzione,  il  rendimento,  il  valore  tecnico  ed  estetico
dell'opera,  la considerazione di misure ambientali e di misure volte
alla  realizzazione  della  parita'  di trattamento fra uomo e donna,
nonche'  in  base  a  ulteriori  criteri da stabilirsi anche questi a
seconda   del   tipo   di  lavoro  da  realizzare;  l'amministrazione
committente  puo',  nel  caso  di  appalti  di importo inferiore alla
soglia   comunitaria,   prevedere   -   come  ulteriore  elemento  di
valutazione    la    capacita'   tecnica,   economico-finanziaria   e
organizzativa  delle  imprese,  considerando  in particolare anche la
qualita'  dei  lavori  e  delle  forniture  eseguiti  nel quinquennio
antecedente  il  primo  giorno  di  pubblicazione  del bando di gara,
nonche'  l'organigramma, l'esperienza professionale specifica o altre
abilitazioni     professionali     specifiche     del    responsabile
dell'impresa.».