Art. 5. 1. Il comma 1 dell'Art. 39 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. L'offerta economicamente piu' vantaggiosa e' determinata sulla base di una pluralita' di criteri di valutazione, tra cui il prezzo e altri criteri da individuarsi in base al tipo di lavoro da realizzare, quali il tempo di esecuzione, il costo di utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, il valore tecnico ed estetico dell'opera, la considerazione di misure ambientali e di misure volte alla realizzazione della parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche' in base a ulteriori criteri da stabilirsi anche questi a seconda del tipo di lavoro da realizzare; l'amministrazione committente puo', nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, prevedere - come ulteriore elemento di valutazione la capacita' tecnica, economico-finanziaria e organizzativa delle imprese, considerando in particolare anche la qualita' dei lavori e delle forniture eseguiti nel quinquennio antecedente il primo giorno di pubblicazione del bando di gara, nonche' l'organigramma, l'esperienza professionale specifica o altre abilitazioni professionali specifiche del responsabile dell'impresa.».