Art. 6. 1. Il comma 1 dell'Art. 50 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e' cosi' sostituito: «1. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una cauzione definitiva tramite garanzia bancaria, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la cauzione definitiva e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. La garanzia bancaria deve essere costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'Art. 1944 del codice civile e con l'obbligo dell'istituto di credito di effettuare il versamento della cauzione a semplice richiesta dell'amministrazione appaltante e senza alcuna riserva.».