Art. 6.
    1.  Il  comma  1  dell'Art.  50 della legge provinciale 17 giugno
1998, n. 6, e' cosi' sostituito:
    «1. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una cauzione
definitiva  tramite  garanzia  bancaria,  pari  al  dieci  per  cento
dell'importo  contrattuale.  In  caso  di ribasso d'asta superiore al
dieci  per  cento, la cauzione definitiva e' aumentata di tanti punti
percentuali  quanti  sono quelli eccedenti la predetta percentuale di
ribasso.  La  garanzia  bancaria  deve  essere costituita con formale
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva escussione di cui all'Art.
1944  del  codice  civile e con l'obbligo dell'istituto di credito di
effettuare   il   versamento  della  cauzione  a  semplice  richiesta
dell'amministrazione appaltante e senza alcuna riserva.».