Art. 7.
    1.  Il  comma  3  dell'Art.  67 della legge provinciale 17 giugno
1998, n. 6, e' cosi' sostituito:
    «3.  Qualora  necessario,  il  soggetto  concedente  assicura  al
concessionario  l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti
e  della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da
prestare,  anche  mediante  un  prezzo  stabilito  in sede di gara. A
titolo  di prezzo, i soggetti concedenti possono cedere la proprieta'
o   il   diritto   di   godimento  di  beni  immobili  nella  propria
disponibilita',  o  allo  scopo espropriati, la cui utilizzazione sia
connessa  all'opera  da  affidare  in  concessione,  nonche'  di beni
immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. Per
quanto  compatibile  con  la  presente  legge e con il regolamento di
esecuzione,   puo'   essere   applicata   la  normativa  statale  sul
finanziamento  privato  di  opere  pubbliche  nonche'  sul contraente
generale   per  lavori  di  importo  pari  o  superiore  alla  soglia
comunitaria.».