Art. 7. 1. Il comma 3 dell'Art. 67 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e' cosi' sostituito: «3. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare, anche mediante un prezzo stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti concedenti possono cedere la proprieta' o il diritto di godimento di beni immobili nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' di beni immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. Per quanto compatibile con la presente legge e con il regolamento di esecuzione, puo' essere applicata la normativa statale sul finanziamento privato di opere pubbliche nonche' sul contraente generale per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.».