Art. 8. 1. Il comma 1 dell'Art. 69 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e' cosi' sostituito: «1. Al fine della realizzazione di un'opera pubblica, senza o con parziale onere finanziario a carico dell'amministrazione committente, il soggetto promotore puo' promuovere la realizzazione e gestione dell'opera interamente o parzialmente a proprie spese, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'Art. 67, ovvero la costituzione di una societa' a partecipazione pubblica ai sensi dell'Art. 68.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, 19 maggio 2003 DURNWALDER