Art. 8.
    1.  Il  comma  1  dell'Art.  69 della legge provinciale 17 giugno
1998, n. 6, e' cosi' sostituito:
    «1. Al fine della realizzazione di un'opera pubblica, senza o con
parziale onere finanziario a carico dell'amministrazione committente,
il  soggetto  promotore  puo'  promuovere la realizzazione e gestione
dell'opera  interamente  o  parzialmente  a  proprie  spese, mediante
l'affidamento   di  una  concessione  di  lavori  pubblici  ai  sensi
dell'Art. 67, ovvero la costituzione di una societa' a partecipazione
pubblica ai sensi dell'Art. 68.».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
      Bolzano, 19 maggio 2003
                             DURNWALDER