(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003) Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove la riduzione sul territorio regionale dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti al fine di conservare e valorizzare l'ambiente e di promuovere e tutelare le attivita' di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. 2. Ai fini della presente legge e' considerato inquinamento luminoso dell'atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa e' funzionalmente dedicata, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.