(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  promuove  la  riduzione sul territorio regionale
dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti
al  fine  di  conservare  e  valorizzare l'ambiente e di promuovere e
tutelare  le  attivita'  di  ricerca e divulgazione scientifica degli
osservatori astronomici.
    2.  Ai  fini  della  presente  legge  e' considerato inquinamento
luminoso   dell'atmosfera   ogni   forma   di  irradiazione  di  luce
artificiale  che  si  disperda  al  di fuori delle aree a cui essa e'
funzionalmente dedicata, in particolar modo, se orientata al di sopra
della linea dell'orizzonte.