Art. l0. Poteri sostitutivi 1. Qualora i comuni ritardino o omettano di compiere gli atti obbligatori previsti dalla presente legge, il difensore civico regionale assegna un termine per provvedere. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il difensore civico, sentito il comune inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.