Art. l0.
                         Poteri sostitutivi
    1.  Qualora  i  comuni  ritardino o omettano di compiere gli atti
obbligatori  previsti  dalla  presente  legge,  il  difensore  civico
regionale assegna un termine per provvedere.
    2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il difensore
civico, sentito il comune inadempiente, nomina un commissario ad acta
che provvede in via sostitutiva.