Art. 11.
                           S a n z i o n i
    1. In caso di mancato adeguamento degli impianti di illuminazione
esterna  esistenti  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge,  nei  termini e con le modalita' previste dalle norme tecniche
dell'allegato  B,  il  comune,  previa  diffida  a  provvedere  entro
sessanta  giorni,  applica  la  sanzione amministrativa da euro 260 a
euro 1.030, fermo restando l'obbligo dell'adeguamento.
    2.  La  sanzione  di  cui  al  comma  1 si applica anche ai nuovi
impianti  installati  prima dell'entrata in vigore del regolamento di
cui all'Art. 4.
    3.  A  partire  dai  novantesimo  giorno  successivo alla data di
entrata   in   vigore   del   regolamento  di  cui  all'Art.  4,  per
l'installazione  o  per  la  modifica degli impianti di illuminazione
esterna,  in  violazione  dei  relativi  criteri  tecnici,  il comune
applica la sanzione di cui al comma 1.
    4.  I  proventi  delle  sanzioni di cui al presente articolo sono
prioritariamente   impiegati   dai  comuni  per  l'adeguamento  degli
impianti  pubblici  di  illuminazione  esterna ai criteri tecnici del
regolamento di cui all'Art. 4.