Art. 11. S a n z i o n i 1. In caso di mancato adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nei termini e con le modalita' previste dalle norme tecniche dell'allegato B, il comune, previa diffida a provvedere entro sessanta giorni, applica la sanzione amministrativa da euro 260 a euro 1.030, fermo restando l'obbligo dell'adeguamento. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche ai nuovi impianti installati prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 4. 3. A partire dai novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 4, per l'installazione o per la modifica degli impianti di illuminazione esterna, in violazione dei relativi criteri tecnici, il comune applica la sanzione di cui al comma 1. 4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri tecnici del regolamento di cui all'Art. 4.