Art. 12.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  gli  interventi  previsti dall'Art. 8 e' autorizzata per
l'anno  2002  la  spesa  di  euro  260.000;  per  gli anni successivi
l'entita'  della  spesa  sara'  stabilita  con  le  rispettive  leggi
finanziarie.
    2.  Alla  copertura  delle  spese  autorizzate  dal  comma  1  si
provvede,  per  l'anno  2002,  mediante impiego delle somme stanziate
nell'UPB 2.08.02, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita
n.  4,  dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
2002;  per  gli  anni  successivi mediante impiego di quota parte del
gettito derivante dai tributi propri della Regione.
    3.  Le  somme  occorrenti  per il pagamento delle spese di cui al
comma  1.  sono  iscritte per l'anno 2002 nella relativa UPB a carico
del  capitolo  che  la  giunta  regionale  istituisce  nello stato di
previsione  della  spesa del bilancio per l'anno 2002 con la seguente
denominazione  «Contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti
pubblici  di  illuminazione al regolamento di riduzione e prevenzione
dell'inquinamento  luminoso»  e  lo  stanziamento  di competenza e di
cassa  di euro 260.000; per gli anni successivi a carico del capitolo
corrispondente.
    4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'unita' di spesa
2.08.02, sono ridotti di euro 260.000.