Art. 12. Disposizioni finanziarie 1. Per gli interventi previsti dall'Art. 8 e' autorizzata per l'anno 2002 la spesa di euro 260.000; per gli anni successivi l'entita' della spesa sara' stabilita con le rispettive leggi finanziarie. 2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, per l'anno 2002, mediante impiego delle somme stanziate nell'UPB 2.08.02, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1. sono iscritte per l'anno 2002 nella relativa UPB a carico del capitolo che la giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002 con la seguente denominazione «Contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione al regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso» e lo stanziamento di competenza e di cassa di euro 260.000; per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'unita' di spesa 2.08.02, sono ridotti di euro 260.000.