Art. 13.
                         Disposizioni finali
    1.  Fino  alla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui
all'Art.  4,  per la progettazione, l'installazione e la gestione dei
nuovi  impianti  di  illuminazione  esterna  pubblici  e  privati, si
applicano le prescrizioni contenute nell'allegato B.
    2.  Fino  alla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui
all'Art.  4,  nelle zone di particolare protezione di cui all'Art. 7,
comma,  1,  i  comuni  promuovono,  sentiti gli organismi di gestione
delle  aree  protette,  i  gestori degli osservatori astronomici e le
locali   associazioni  di  astrofili,  l'adeguamento  degli  impianti
pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui
al punto 9 dell'allegato B.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge Regione Marche.