Art. 13. Disposizioni finali 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 4, per la progettazione, l'installazione e la gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, si applicano le prescrizioni contenute nell'allegato B. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 4, nelle zone di particolare protezione di cui all'Art. 7, comma, 1, i comuni promuovono, sentiti gli organismi di gestione delle aree protette, i gestori degli osservatori astronomici e le locali associazioni di astrofili, l'adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui al punto 9 dell'allegato B. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.