Art. 2.
                      Competenze della Regione
    1. La Regione esercita le seguenti competenze:
      a) l'adozione   del  regolamento  di  riduzione  e  prevenzione
dell'inquinamento luminoso;
      b) la  tenuta  e  l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori
astronomici  e  astrofisici e l'individuazione delle relative zone di
particolare protezione;
      c) la  concessione  di  contributi ai comuni, per l'adeguamento
degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri
tecnici previsti dalla normativa vigente in materia;
      d) la  divulgazione  delle  problematiche  e  della  disciplina
relativa  alla  riduzione  e  prevenzione dell'inquinamento luminoso,
secondo le modalita' di cui all'Art. 9.
    2.  La  giunta  regionale  emana  le  disposizioni necessarie per
l'attuazione della presente legge.