Art. 2. Competenze della Regione 1. La Regione esercita le seguenti competenze: a) l'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso; b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e astrofisici e l'individuazione delle relative zone di particolare protezione; c) la concessione di contributi ai comuni, per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dalla normativa vigente in materia; d) la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, secondo le modalita' di cui all'Art. 9. 2. La giunta regionale emana le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.