Art. 3. Competenze dei comuni 1. I comuni esercitano le seguenti funzioni: a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformita' alle disposizioni del regolamento di cui all'Art. 4; b) l'adeguamento della progettazione, installazione e gestione degli impianti di illuminazione esterna alle disposizioni di cui all'articolo 13 sentiti i gestori degli osservatori astronomici, le locali associazioni di astrofili e le associazioni Cielo Buio ed International Dark Sky Association (IDA); c) la vigilanza, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, delle associazioni di astrofili e di cittadini, sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dal regolamento di cui all'Art. 4; d) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11; e) la verifica della conformita' alle disposizioni della presente legge dei nuovi impianti in sede di rilascio di nuova concessione o autorizzazione edilizia o denuncia inizio attivita'; f) l'individuazione ed il costante monitoraggio, a partire dai primi sei mesi dall'approvazione della presente legge, dei siti e delle sorgenti di grande inquinamento luminoso sulle quali prevedere interventi di bonifica su segnalazione e d'intesa con gli osservatori astronomici, con le associazioni di astrofili e con le associazioni Cielo Buio e IDA e l'individuazione, entro i successivi sessanta giorni, delle priorita' di intervento; g) l'individuazione, tramite i comandi di polizia municipale, degli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilita' stradale ed autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento per i veicoli in transito, e la disposizione di immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto della presente legge; h) la determinazione degli adeguamenti dell'illuminazione esterna, in deroga alle disposizioni della presente legge, dei fari costieri, delle carceri, delle caserme, degli impianti sportivi soggetti ad illuminazione temporanea e per la sicurezza del traffico aereo negli aeroporti; i) la definizione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed in sede di conferenza dei servizi a cui partecipa anche la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici delle Marche, dell'elenco dei beni monumentali in cui gli obiettivi di risanamento dell'inquinamento luminoso dovranno essere attuati in deroga alle disposizioni della presente legge.