Art. 3.
                        Competenze dei comuni
    1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:
      a) l'integrazione  del regolamento edilizio in conformita' alle
disposizioni del regolamento di cui all'Art. 4;
      b) l'adeguamento  della progettazione, installazione e gestione
degli  impianti  di  illuminazione  esterna  alle disposizioni di cui
all'articolo  13  sentiti i gestori degli osservatori astronomici, le
locali  associazioni  di  astrofili  e  le associazioni Cielo Buio ed
International Dark Sky Association (IDA);
      c) la   vigilanza,   tramite  controlli  periodici  di  propria
iniziativa   o   su   richiesta  di  osservatori  astronomici,  delle
associazioni  di  astrofili e di cittadini, sul rispetto delle misure
stabilite  per  gli impianti di illuminazione esterna dal regolamento
di cui all'Art. 4;
      d) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.
11;
      e) la   verifica  della  conformita'  alle  disposizioni  della
presente  legge  dei  nuovi  impianti  in  sede  di rilascio di nuova
concessione o autorizzazione edilizia o denuncia inizio attivita';
      f) l'individuazione  ed il costante monitoraggio, a partire dai
primi  sei  mesi  dall'approvazione  della presente legge, dei siti e
delle  sorgenti di grande inquinamento luminoso sulle quali prevedere
interventi di bonifica su segnalazione e d'intesa con gli osservatori
astronomici,  con  le associazioni di astrofili e con le associazioni
Cielo  Buio  e  IDA  e  l'individuazione, entro i successivi sessanta
giorni, delle priorita' di intervento;
      g) l'individuazione,  tramite  i comandi di polizia municipale,
degli  apparecchi  di  illuminazione  pericolosi  per  la  viabilita'
stradale  ed  autostradale,  in  quanto  responsabili  di fenomeni di
abbagliamento  per  i  veicoli  in  transito,  e  la  disposizione di
immediati  interventi di normalizzazione, nel rispetto della presente
legge;
      h) la   determinazione   degli  adeguamenti  dell'illuminazione
esterna,  in  deroga alle disposizioni della presente legge, dei fari
costieri,  delle  carceri,  delle  caserme,  degli  impianti sportivi
soggetti  ad illuminazione temporanea e per la sicurezza del traffico
aereo negli aeroporti;
      i) la  definizione,  entro  centoventi  giorni  dall'entrata in
vigore  della  presente  legge ed in sede di conferenza dei servizi a
cui  partecipa  anche  la  soprintendenza  per  i  beni ambientali ed
architettonici  delle Marche, dell'elenco dei beni monumentali in cui
gli  obiettivi  di  risanamento  dell'inquinamento  luminoso dovranno
essere attuati in deroga alle disposizioni della presente legge.