Art. 4. Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso 1. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare l'attivita' della Regione e dei comuni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con il quale provvede, in particolare, a definire: a) i requisiti tecnici, che non possono essere meno restrittivi di quelli indicati nell'allegato B, per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati; b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, conpresi' quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure; c) le modalita' ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti tecnici di cui alla lettera a); d) i termini per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali alle disposizioni del regolamento medesimo; e) i criteri per l'individuazione e le misure da applicare nelle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturalistiche protette di cui all'Art. 7, comma 3; f) gli opportuni provvedimenti per favorire il risparmio dell'energia elettrica destinata all'illuminazione pubblica e privata.