Art. 4.
               Regolamento regionale per la riduzione
              e prevenzione dell'inquinamento luminoso
    1.  La  giunta  regionale,  entro sei mesi dall'entrata in vigore
della   presente   legge,  adotta  un  regolamento  per  disciplinare
l'attivita'  della  Regione  e dei comuni in materia di prevenzione e
riduzione  dell'inquinamento  luminoso  con  il  quale  provvede,  in
particolare, a definire:
      a) i requisiti tecnici, che non possono essere meno restrittivi
di   quelli   indicati   nell'allegato   B,   per  la  progettazione,
l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna
pubblici e privati;
      b) la   tipologia  degli  impianti  di  illuminazione  esterna,
conpresi'   quelli   a   scopo   pubblicitario,  da  assoggettare  ad
autorizzazione  da  parte dell'amministrazione comunale e le relative
procedure;
      c) le  modalita'  ed i termini per l'adeguamento degli impianti
esistenti ai requisiti tecnici di cui alla lettera a);
      d) i termini per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali
alle disposizioni del regolamento medesimo;
      e) i  criteri  per  l'individuazione  e  le misure da applicare
nelle  zone di particolare protezione degli osservatori astronomici e
delle aree naturalistiche protette di cui all'Art. 7, comma 3;
      f) gli   opportuni  provvedimenti  per  favorire  il  risparmio
dell'energia   elettrica   destinata   all'illuminazione  pubblica  e
privata.