Art. 6. Obbligo di conformita' dei capitolati 1. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della presente legge. 2. Le amministrazioni comunali, per impianti di particolare complessita' tecnica ed a seguito di motivata relazione, sono autorizzate a derogare, fino ad un incremento massimo del 30 per cento, ai prezzi del prezziario regionale, pubblicato nel supplemento n. 21 al Bollettino ufficiale della Regione n. 81 del 19 luglio 2001, per particolari esigenze di contenimento dell'inquinamento luminoso.