Art. 6.
                Obbligo di conformita' dei capitolati
    1.  Tutti  i  capitolati  relativi  all'illuminazione  pubblica e
privata  devono  essere  conformi  alle  disposizioni  della presente
legge.
    2.  Le  amministrazioni  comunali,  per  impianti  di particolare
complessita'  tecnica  ed  a  seguito  di  motivata  relazione,  sono
autorizzate  a  derogare,  fino  ad  un incremento massimo del 30 per
cento, ai prezzi del prezziario regionale, pubblicato nel supplemento
n. 21 al Bollettino ufficiale della Regione n. 81 del 19 luglio 2001,
per particolari esigenze di contenimento dell'inquinamento luminoso.