Art. 7. Zone di protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturalistiche protette 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, presso il competente servizio della giunta regionale e' tenuto il registro degli osservatori astronomici ed astrofisici statali, pubblici o privati che svolgono ricerca scientifica o divulgazione, ubicati nell'ambito territoriale regionale, nel quale sono indicati, in distinti elenchi, gli osservatori professionali e gli osservatori non professionali. Appartengono a quest'ultima categoria anche gli osservatori di cui all'allegato A. 2. Il registro di cui al comma 1 e' aggiornato con deliberazione della giunta regionale. L'aggiornamento e' effettuato automaticamente dalla Regione, anche su segnalazione dei soggetti interessati. Il registro e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 4, individua, mediante cartografia in scala adeguata, le zone di particolare protezione degli osservatori indicati al comma 1 e delle aree naturalistiche protette istituite in base al Piano triennale regionale delle aree protette (PTRAP). La deliberazione della giunta regionale e' pubblicata nel Bollettio ufficiale della Regione. 4. In fase di prima applicazione della presente legge le zone di particolare protezione di cui al comma 3 sono indicate in trenta chilometri di raggio dal centro degli osservatori professionali, in dieci chilometri di raggio dal centro degli osservatori non professionali e in cinque chilometri di raggio dai confini delle aree istituite in base al PTRAP. 5. Gli osservatori astronomici: a) segnalano alle autorita' territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti stabiliti dalla presente legge richiedendone gli interventi necessari all'adeguamento; b) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge secondo le loro specifiche competenze.