Art. 7.
          Zone di protezione degli osservatori astronomici
                e delle aree naturalistiche protette
    1.  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente legge, presso il
competente  servizio  della  giunta  regionale  e' tenuto il registro
degli  osservatori  astronomici  ed  astrofisici  statali, pubblici o
privati  che  svolgono  ricerca  scientifica  o divulgazione, ubicati
nell'ambito  territoriale  regionale,  nel  quale  sono  indicati, in
distinti elenchi, gli osservatori professionali e gli osservatori non
professionali.   Appartengono  a  quest'ultima  categoria  anche  gli
osservatori di cui all'allegato A.
    2.  Il registro di cui al comma 1 e' aggiornato con deliberazione
della giunta regionale. L'aggiornamento e' effettuato automaticamente
dalla  Regione,  anche  su  segnalazione dei soggetti interessati. Il
registro  e  i  relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    3.  La  giunta  regionale,  entro  sessanta  giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui all'Art. 4, individua,
mediante  cartografia  in  scala  adeguata,  le  zone  di particolare
protezione  degli  osservatori  indicati  al  comma  1  e  delle aree
naturalistiche   protette   istituite  in  base  al  Piano  triennale
regionale  delle aree protette (PTRAP). La deliberazione della giunta
regionale e' pubblicata nel Bollettio ufficiale della Regione.
    4.  In fase di prima applicazione della presente legge le zone di
particolare  protezione  di  cui  al  comma 3 sono indicate in trenta
chilometri  di  raggio dal centro degli osservatori professionali, in
dieci   chilometri   di  raggio  dal  centro  degli  osservatori  non
professionali e in cinque chilometri di raggio dai confini delle aree
istituite in base al PTRAP.
    5. Gli osservatori astronomici:
      a) segnalano alle autorita' territoriali competenti le sorgenti
di  luce  non rispondenti ai requisiti stabiliti dalla presente legge
richiedendone gli interventi necessari all'adeguamento;
      b) collaborano  con  gli  enti  territoriali per una migliore e
puntuale applicazione della presente legge secondo le loro specifiche
competenze.