Art. 8.
                        Contributi regionali
    1.  La  Regione concede contributi ai comuni per l'adeguamento ai
criteri  tecnici  previsti  dal  regolamento  di cui all'Art. 4 degli
impianti pubblici di illuminazione esterna in misura non superiore al
50  per  cento  della  spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un
importo non superiore a 15.000 euro.
    2.  I  contributi di cui al comma 1 sono assegnati sulla base dei
seguenti criteri di priorita':
      a) ai  comuni  ricadenti  nelle  zone di particolare protezione
degli osservatori individuate ai sensi dell'Art. 7, comma 3;
      b) ai comuni ricadenti nelle aree naturali protette;
      c) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
    3.  La  giunta  regionale,  entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore  del regolamento di cui all'Art. 4, stabilisce le modalita' di
presentazione dei progetti e i criteri di concessione dei contributi.
    4.  In sede di prima applicazione della presente legge le domande
di  ammissione  ai  contributi  sono presentate al servizio regionale
competente  entro  sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  dei  criteri  di priorita' e, per gli anni
successivi, entro il 30 giugno.