Art. 8. Contributi regionali 1. La Regione concede contributi ai comuni per l'adeguamento ai criteri tecnici previsti dal regolamento di cui all'Art. 4 degli impianti pubblici di illuminazione esterna in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un importo non superiore a 15.000 euro. 2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorita': a) ai comuni ricadenti nelle zone di particolare protezione degli osservatori individuate ai sensi dell'Art. 7, comma 3; b) ai comuni ricadenti nelle aree naturali protette; c) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 4, stabilisce le modalita' di presentazione dei progetti e i criteri di concessione dei contributi. 4. In sede di prima applicazione della presente legge le domande di ammissione ai contributi sono presentate al servizio regionale competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei criteri di priorita' e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno.