Allegato B
                        DISPOSIZIONI TECNICHE
    1. Per gli impianti di illuminazione esterna di strade a traffico
veicolare  o  pedonale,  parcheggi,  svincoli  stradali o ferroviari,
porti,  impianti  sportivi  e  grandi  aree  di ogni tipo: intensita'
luminosa massima consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre e luminanza media
mantenuta  non superiore ai livelli minimi consigliati dalle norme di
sicurezza,  qualora esistenti, o in assenza di norme, non superiore a
1 cd/m2.
    2.  Per  gli  impianti  di  illuminazione  di facciata di edifici
privati   e   pubblici   che  non  abbiano  carattere  monumentale  o
particolare   e  comprovato  valore  artistico:  impiego  di  sistemi
luminosi  con intensita' luminosa di 0 cd/klm a 90° ed oltre, rivolti
dall'alto  verso  il basso ad emissione rigorosamente controllata del
flusso  entro  il  perimetro  o  le sagome degli stessi con luminanza
massima  di  1  cd/m2  con  spegnimento  o riduzione della potenza di
almeno il 30 per cento entro le ore ventiquattro.
    3.  Per  gli  impianti di illuminazione di facciata di edifici di
particolare  e  comprovato valore artistico e di monumenti: si deroga
rispetto  alle  disposizioni di spegnimento o riduzione di potenza in
occasione  di  particolari manifestazioni o ricorrenze e per non piu'
di trenta giorni all'anno, previa espressa autorizzazione del comune;
in  caso  di  impossibilita'  ad ottenere impianti dall'alto verso il
basso,   solo   per  l'illuminazione  di  edifici  di  particolare  e
comprovato  valore  artistico e storico, e' possibile l'illuminazione
dal  basso,  purche'  i  fasci  di luce ricadano comunque all'interno
della  sagoma  dell'edificio  e  in  questo caso la luminanza massima
consentita sara' di 0,5 cd/m2.
    4.  Per  gli  impianti  di  illuminazione di monumenti con sagoma
irregolare:  il  flusso  diretto  verso  l'emisfero superiore che non
viene intercettato dalla struttura illuminata non deve superare il 10
per   cento   del   flusso  nominale  fuoriuscente  dall'impianto  di
illuminazione  con spegnimento o riduzione di potenza impegnata entro
le  ore  ventiquattro:  luminanza  massima consentita 0,5 cd/m2 salvo
quanto previsto dall'Art. 3, lettera i).
    5. Per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile
uso  notturno:  spegnimento  entro le ore ventiquattro; per quelle di
esercizi  commerciali  od  altro  genere di attivita' che si svolgono
dopo tale orario: spegnimento all'orario di chiusura degli stessi; in
caso  di  insegne  non  dotate di luce interna: e' consentita la sola
illuminazione  dall'alto  verso  il  basso  e  divieto, per meri fini
pubblicitari  o  di  richiamo,  dell'uso di fasci roteanti o fissi di
qualsiasi tipo di potenza.
    6. Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni
tipo  devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di
dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
    7.   Le  case  costruttrici,  importatrici  o  fornitrici  devono
certificare,   tra   le  caratteristiche  tecniche  degli  apparecchi
illuminanti  commercializzati,  la  rispondenza degli apparecchi alla
presente legge.
    8.  Tutti gli impianti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 devono essere
obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi
energetici  in  misura  non  inferiore  al  30 per cento entro le ore
ventiquattro e di lampade con rapporto lm/w non inferiore a 90.
    9.  Nelle zone di particolare protezione di cui all'Art. 7, comma
3,  deve essere rispettato, per la realizzazione di nuovi impianti di
illuminazione esterna pubblici e privati, quanto detto ai numeri da i
a  7  del  presente  allegato;  fatte salve le norme piu' restrittive
stabilite   dalle   leggi   in  materia  di  aree  protette  e  dalle
disposizioni fissate dagli organismi di gestione delle aree protette;
inoltre:
      a) per  gli  impianti  di  illuminazione di facciata di edifici
privati   o   pubblici   che  non  abbiano  carattere  monumentale  o
particolare  e  comprovato  valore  artistico:  divieto  assoluto  di
illuminare  dal basso verso l'alto con obbligo di spegni- mento entro
le ore ventiquattro con luminanza massima di 1 cd/m2
      b) per  gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di
particolare e comprovato valore artistico e di monumenti:
    spegnimento  totale  entro  le  ore  ventiquattro,  salvo  quanto
previsto all'Art. 3, lettera i);
      c) per  le  insegne  pubblicitarie:  spegnimento  entro  le ore
ventiquattro;
      d) per  le  insegne di negozi o esercizi vari: spegnimento alla
chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore, ventiquattro;
      e) entro  tre  anni dall'entrata in vigore della presente legge
tutti gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti gia' esistenti,
come  globi,  lanterne o similari, devono essere schermati o comunque
dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra
il  flusso  luminoso,  nonche'  di  vetri  di protezioie trasparenti.
L'intensita'  luminosa  non  dovra'  comunque  eccedere  le  quindici
candele  per  1.000  lumen a 90° ed oltre. E concessa deroga, secondo
specifiche  indicazioni  concordate  tra  icomuni  interessati  e gli
osservatori   astronomici   competenti   per   le  sorgenti  di  luce
internalizzate  e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con
emissione  non  superiore a 1.500 lumen cadauna (fino a un massimo di
tre centri con singolo punto luce) per quelle di uso temporaneo o che
vengano  spente  normalmente  entro  le  ore venti nel periodo di ora
solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale, per quelle
di  cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
      f) tutti  gli  apparecchi  non  a  norma  con i criteri tecnici
indicati  nel regolamento regionale di cui all'Art. 4, gia' esistenti
all'entrata   in   vigore   della  presente  legge,  vanno  adattati,
sostituiti  o  comunque  uniformati  ai  suddetti criteri entro e non
oltre i cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.