(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28
                           febbraio 2003)
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.   La   presente   legge   promuove   la   razionalizzazione  e
l'ammodernamento  della  rete di distribuzione dei carburanti per uso
di  autotrazione,  al fine di migliorare l'efficienza complessiva del
sistema   distributivo,   favorire   il  contenimento  dei  prezzi  e
incrementare,  anche  qualitativamente,  i  servizi  resi all'utenza,
secondo i seguenti principi:
      a) miglioramento del servizio agli utenti ed ai mezzi;
      b) aumento   del   livello  di  erogato  medio  della  rete  di
distribuzione dei carburanti;
      c) razionalizzazione dell'assetto della rete, in funzione di un
piu' equilibrato rapporto tra domanda e offerta;
      d) miglioramento   delle  condizioni  di  compatibilita'  degli
impianti  di  distribuzione  di  carburanti,  di  seguito  denominati
impianti, sul territorio;
      e) eliminazione  degli  impianti  che,  per la loro ubicazione,
recano   pregiudizio   a  beni  di  interesse  storico,  artistico  e
ambientale;
      f) chiusura  degli  impianti  che  costituiscono  intralcio  al
traffico;
      g) distribuzione   omogenea   dei   prodotti   sul  territorio,
evitandone  la  concentrazione,  con equilibrata presenza delle varie
tipologie di impianti e servizi offerti all'utenza;
      h) incentivazione   dell'uso  di  prodotti  a  basso  contenuto
inquinante, dei carburanti alternativi e dell'energia rinnovabile,