(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003) Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge promuove la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo, favorire il contenimento dei prezzi e incrementare, anche qualitativamente, i servizi resi all'utenza, secondo i seguenti principi: a) miglioramento del servizio agli utenti ed ai mezzi; b) aumento del livello di erogato medio della rete di distribuzione dei carburanti; c) razionalizzazione dell'assetto della rete, in funzione di un piu' equilibrato rapporto tra domanda e offerta; d) miglioramento delle condizioni di compatibilita' degli impianti di distribuzione di carburanti, di seguito denominati impianti, sul territorio; e) eliminazione degli impianti che, per la loro ubicazione, recano pregiudizio a beni di interesse storico, artistico e ambientale; f) chiusura degli impianti che costituiscono intralcio al traffico; g) distribuzione omogenea dei prodotti sul territorio, evitandone la concentrazione, con equilibrata presenza delle varie tipologie di impianti e servizi offerti all'utenza; h) incentivazione dell'uso di prodotti a basso contenuto inquinante, dei carburanti alternativi e dell'energia rinnovabile,