Art. 10. Verifica di compatibilita' degli impianti esistenti 1. E considerato incompatibile l'impianto che versa in una delle seguenti condizioni: a) e' privo di fuori strada; b) e' situato in zona A ai sensi del vigente piano regolatore generale; c) crea intralcio al traffico; d) ha accessi non conformi alle disposizioni del codice della strada; e) non e' provvisto di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche con handicap, ove si tratti di stazione di servizio o stazione di rifornimento; f) e' localizzato fuori del centro abitato, in corrispondenza di biforcazioni di strade con incroci ad ipsilon e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su piu' strade pubbliche; g) e' localizzato fuori del centro abitato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri 100, salvo si tratti di un unico impianto. 2. I comuni verificano la compatibilita' degli impianti in esercizio, secondo quanto stabilito al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 2. I comuni presso i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora pendenti i procedimenti relativi alle verifiche di cui all'Art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modificazioni sono tenuti alla reiterazione dei controlli secondo quanto previsto dalla presente legge. 3. L'esito della verifica di cui al comma 2 e' comunicato nei trenta giorni successivi al titolare dell'impianto e alla struttura regionale competente. Gli impianti risultati incompatibili possono essere adeguati entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione predetta; trascorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione. Decade e l'impianto deve essere smantellato.