Art. 10.
         Verifica di compatibilita' degli impianti esistenti
    1.  E considerato incompatibile l'impianto che versa in una delle
seguenti condizioni:
      a) e' privo di fuori strada;
      b) e'  situato  in zona A ai sensi del vigente piano regolatore
generale;
      c) crea intralcio al traffico;
      d) ha  accessi  non conformi alle disposizioni del codice della
strada;
      e) non  e'  provvisto  di  servizi  igienico-sanitari  per  gli
utenti,  anche  con handicap, ove si tratti di stazione di servizio o
stazione di rifornimento;
      f) e'  localizzato  fuori del centro abitato, in corrispondenza
di  biforcazioni  di  strade  con  incroci ad ipsilon e ubicato sulla
cuspide degli stessi con accessi su piu' strade pubbliche;
      g) e' localizzato fuori del centro abitato all'interno di curve
aventi  raggio  minore  od  uguale a metri 100, salvo si tratti di un
unico impianto.
    2.  I  comuni  verificano  la  compatibilita'  degli  impianti in
esercizio, secondo quanto stabilito al comma 1, entro sessanta giorni
dalla  data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 2. I
comuni  presso i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono ancora pendenti i procedimenti relativi alle verifiche di
cui  all'Art.  1,  comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  32/1998 e
successive  modificazioni sono tenuti alla reiterazione dei controlli
secondo quanto previsto dalla presente legge.
    3.  L'esito  della  verifica  di cui al comma 2 e' comunicato nei
trenta  giorni  successivi al titolare dell'impianto e alla struttura
regionale  competente.  Gli  impianti risultati incompatibili possono
essere  adeguati  entro  sei mesi dal ricevimento della comunicazione
predetta;   trascorso  inutilmente  tale  termine,  l'autorizzazione.
Decade e l'impianto deve essere smantellato.