Art. 11.
                        Vigilanza e controllo
    1.   La  vigilanza  sull'applicazione  della  presente  legge  e'
esercitata  dai  comuni,  nonche'  da  personale  regionale  all'uopo
incaricato  dal  dirigente  della  struttura  regionale competente in
materia  di carburanti. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a
consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonche' a
fornire tutte le informazioni richieste.
    2.  Il  presidente  della  giunta  regionale,  in caso di mancato
rispetto   dei   termini  previsti  per  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  di  cui  alla presente legge o in caso di adozione di
atti in violazione delle prescrizioni vincolanti previste dalle leggi
o  dal  regolamento  di cui all'Art. 2, puo' adottare, nell'esercizio
delle  funzioni  di  vigilanza  di cui al comma 1 e previa diffida, i
provvedimenti,  anche  di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare
il rispetto dei termini e delle norme violate.
    3. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti
alla  tutela  della  sicurezza  e  incolumita' pubblica, nonche' alla
sicurezza   sanitaria,   ambientale   e   stradale   demandati   alle
amministrazioni competenti.