Art. 11. Vigilanza e controllo 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' esercitata dai comuni, nonche' da personale regionale all'uopo incaricato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonche' a fornire tutte le informazioni richieste. 2. Il presidente della giunta regionale, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione delle prescrizioni vincolanti previste dalle leggi o dal regolamento di cui all'Art. 2, puo' adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate. 3. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumita' pubblica, nonche' alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.