Art. 12. S a n z i o n i 1. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500 a Euro 15.000 colui che: a) mantiene in esercizio un impianto senza autorizzazione; b) procede ad una modifica dell'impianto o ne modifica la composizione in mancanza di autorizzazione; c) non rispetta il termine di esecuzione lavori; d) installa un impianto ad uso privato senza autorizzazione o fornisce carburante a veicoli esterni all'impresa; e) rifornisce utenti sprovvisti di recipienti mobili conformi alle norme di sicurezza o operatori privi di autorizzazione; per recipienti mobili con quantitativi inferiori a litri 30 si applica una sazione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 100; f) attiva l'impianto prima dell'effettuazione del collaudo di cui all'Art. 6. 2. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 3.000 colui che: a) effettua modifiche all'impianto non costituenti potenziamento, omettendone la comunicazione; b) attiva le modifiche all'impianto di cui all'Art. 6, comma 5, in mancanza dell'attestazione ivi richiesta; c) non espone il cartello relativo alle funzioni e ai prezzi praticati; d) non rispetta gli orari. 3. Nei casi di particolare gravita' o in caso di recidiva, il comune puo' disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non supenore a trenta giorni. 4. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), l'attivita' dell'impianto e' sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione; ove cio' non sia possibile, l'impianto viene smantellato.