Art. 12.
                           S a n z i o n i
    1.   E'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da Euro 2.500 a Euro 15.000 colui che:
      a) mantiene in esercizio un impianto senza autorizzazione;
      b) procede  ad  una  modifica  dell'impianto  o  ne modifica la
composizione in mancanza di autorizzazione;
      c) non rispetta il termine di esecuzione lavori;
      d) installa  un  impianto ad uso privato senza autorizzazione o
fornisce carburante a veicoli esterni all'impresa;
      e) rifornisce  utenti  sprovvisti di recipienti mobili conformi
alle norme di sicurezza o operatori privi di autorizzazione;
per  recipienti  mobili  con  quantitativi  inferiori  a  litri 30 si
applica una sazione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 100;
      f) attiva  l'impianto  prima dell'effettuazione del collaudo di
cui all'Art. 6.
    2.   E'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da Euro 500 a Euro 3.000 colui che:
      a) effettua     modifiche    all'impianto    non    costituenti
potenziamento, omettendone la comunicazione;
      b) attiva le modifiche all'impianto di cui all'Art. 6, comma 5,
in mancanza dell'attestazione ivi richiesta;
      c) non  espone  il  cartello relativo alle funzioni e ai prezzi
praticati;
      d) non rispetta gli orari.
    3.  Nei  casi  di  particolare gravita' o in caso di recidiva, il
comune puo' disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
supenore a trenta giorni.
    4.  Nel  caso  previsto  dal  comma  1,  lettera  a), l'attivita'
dell'impianto e' sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione;
ove cio' non sia possibile, l'impianto viene smantellato.