Art. 13. Norme transitorie e finali 1. Le domande di autorizzazione gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate ai sensi della normativa in vigore alla data di presentazione. 2. Il regolamento di cui all'Art. 2 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. E' autorizzato un periodo di sperimentazione di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la vendita e l'uso del biodiesel, sia sotto forma di miscela con percentuale superiore al 5 per cento, sia allo stato puro. Il regolamento di cui all'Art. 2 e' modificato in presenza di eventuali risultanze negative della sperimentazione. In caso contrario le autorizzazioni alla vendita e all'uso del biodiesel si intendono definitive. 4. Sono abrogate le leggi regionali 15 maggio 1991, n. 11 e 25 luglio 1997, n. 45, nonche' il titolo III della legge regionale 5 aprile 1994, n. 12 e la lettera a) del comma 2 dell'Art. 29 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10. 5. Le disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2 sostituiscono le diverse previsioni dei regolamenti e degli strumenti urbanistici comunali. 6. Per quanto non previsto si applicano le norme del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modificazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.