Art. 13.
                     Norme transitorie e finali
    1.  Le  domande  di  autorizzazione  gia' presentate alla data di
entrata  in vigore della presente legge sono esaminate ai sensi della
normativa in vigore alla data di presentazione.
    2.  Il  regolamento  di cui all'Art. 2 e' adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3.  E'  autorizzato un periodo di sperimentazione di quattro anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge per la vendita e
l'uso  del  biodiesel,  sia  sotto  forma  di miscela con percentuale
superiore  al 5 per cento, sia allo stato puro. Il regolamento di cui
all'Art. 2 e' modificato in presenza di eventuali risultanze negative
della  sperimentazione.  In  caso  contrario  le  autorizzazioni alla
vendita e all'uso del biodiesel si intendono definitive.
    4.  Sono  abrogate  le  leggi  regionali  15 maggio 1991, n. 11 e
25 luglio  1997,  n.  45, nonche' il titolo III della legge regionale
5 aprile  1994,  n. 12 e la lettera a) del comma 2 dell'Art. 29 della
legge regionale 17 maggio 1999, n. 10.
    5.  Le disposizioni della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo  2 sostituiscono le diverse previsioni dei regolamenti e
degli strumenti urbanistici comunali.
    6.  Per  quanto  non  previsto  si applicano le norme del decreto
legislativo n. 32/1998 e successive modificazioni.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge Regione Marche.