Art. 2.
                      Regolamento di attuazione
    1. Con regolamento di attuazione della presente legge, sentita la
commissione  consiliare competente che attiva le consultazioni con le
associazioni  di  categoria maggiormente  rappresentative  a  livello
regionale, sono stabiliti:
      a) gli elementi che costituiscono la rete di distribuzione e le
caratteristiche  che  consentono  la  presenza  di  un impianto su un
determinato territorio;
      b) le tipologie minime di impianto;
      c) la superficie minima delle aree di servizio;
      d) le distanze minime fra gli impianti;
      e) le zone omogenee comunali;
      f) le procedure per l'apertura o la modifica degli impianti;
      g) gli orari di apertura e le turnazioni;
      h) le agevolazioni per le zone montane e i comuni svantaggiati;
      i) ogni  altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla
presente legge.