Art. 2. Regolamento di attuazione 1. Con regolamento di attuazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente che attiva le consultazioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, sono stabiliti: a) gli elementi che costituiscono la rete di distribuzione e le caratteristiche che consentono la presenza di un impianto su un determinato territorio; b) le tipologie minime di impianto; c) la superficie minima delle aree di servizio; d) le distanze minime fra gli impianti; e) le zone omogenee comunali; f) le procedure per l'apertura o la modifica degli impianti; g) gli orari di apertura e le turnazioni; h) le agevolazioni per le zone montane e i comuni svantaggiati; i) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.