Art. 3. Funzioni dei comuni 1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti: a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, compresi gli impianti autostradali; b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche costituenti potenziamento ed al trasferimento degli impianti; c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili; d) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per natanti da diporto ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela e motopesca esente da accisa; e) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti gia' autorizzati; f) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti; g) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni; h) la fissazione degli orari e delle turnazioni; i) l'applicazione delle sanzioni amministrative. 2. Spetta inoltre ai comuni: a) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarita' delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non costituenti potenziamento; b) verificare gli impianti in condizioni di incompatibilita' con il territorio. 3. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni, della presente legge e del regolamento di cui all'Art. 2.