Art. 3.
                         Funzioni dei comuni
    1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
      a) il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  l'installazione  e
l'esercizio di nuovi impianti, compresi gli impianti autostradali;
      b) il  rilascio delle autorizzazioni alle modifiche costituenti
potenziamento ed al trasferimento degli impianti;
      c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto
di carburanti in recipienti mobili;
      d) il   rilascio  delle  autorizzazioni  per  gli  impianti  di
distribuzione di carburante ad uso privato, per natanti da diporto ad
uso  pubblico,  avio per uso pubblico, motovela e motopesca esente da
accisa;
      e) il   rilascio   delle  autorizzazioni  all'esercizio  di  un
impianto  temporaneo  in  caso  di ristrutturazione totale o parziale
degli impianti gia' autorizzati;
      f) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea
dell'esercizio degli impianti;
      g) la   revoca,   la   sospensione   e   la   decadenza   delle
autorizzazioni;
      h) la fissazione degli orari e delle turnazioni;
      i) l'applicazione delle sanzioni amministrative.
    2. Spetta inoltre ai comuni:
      a) ricevere  le  comunicazioni  relative al trasferimento della
titolarita'  delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non
costituenti potenziamento;
      b) verificare  gli  impianti  in condizioni di incompatibilita'
con il territorio.
    3.  Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate nel
rispetto  delle norme di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n.  32  e  successive  modificazioni,  della  presente  legge  e  del
regolamento di cui all'Art. 2.