Art. 4. Disciplina urbanistica e servizi accessori 1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all'Art. 2, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale. 2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, classificati come stazioni di servizio ai sensi del regolamento di cui all'Art. 2, possono essere esercitate attivita' commerciali al dettaglio qualificabili come esercizi di vicinato, ivi comprese le rivendite di giornali e riviste, nonche' attivita' artigianali, ricettive, di servizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in deroga alle norme dei singoli pianti di settore. 3. Le attivita' di cui al comma 2 sono accessorie all'attivita' di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente. Qualora t'impianto non sia dotato di apparecchiature tipo self-service pre-pagamento come definite nel regolamento di cui all'Art. 2, dette attivita' seguono gli orari e le turnazioni previste per gli impianti di distribuzione carburanti. 4. Nelle aree tutelate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, gli insediamenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela.