Art. 4.
             Disciplina urbanistica e servizi accessori
    1.  Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati,
nel   rispetto   delle   prescrizioni  della  presente  legge  e  del
regolamento  di  cui  all'Art. 2, in tutte le zone omogenee del piano
regolatore  generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del
decreto  ministeriale  2 aprile  1968,  n. 1444. Gli impianti possono
essere  realizzati  anche  nelle  fasce  di rispetto a protezione del
nastro stradale.
    2.  Presso gli impianti di distribuzione carburanti, classificati
come stazioni di servizio ai sensi del regolamento di cui all'Art. 2,
possono   essere   esercitate   attivita'  commerciali  al  dettaglio
qualificabili come esercizi di vicinato, ivi comprese le rivendite di
giornali  e  riviste,  nonche'  attivita'  artigianali, ricettive, di
servizio  e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in
deroga alle norme dei singoli pianti di settore.
    3.  Le  attivita' di cui al comma 2 sono accessorie all'attivita'
di  esercizio  dell'impianto  di  distribuzione  dei carburanti e non
possono  essere  trasferite autonomamente. Qualora t'impianto non sia
dotato   di  apparecchiature  tipo  self-service  pre-pagamento  come
definite  nel  regolamento di cui all'Art. 2, dette attivita' seguono
gli  orari e le turnazioni previste per gli impianti di distribuzione
carburanti.
    4.  Nelle aree tutelate ai sensi delle disposizioni in materia di
beni  ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n. 490, gli insediamenti devono essere realizzati nel rispetto
delle norme di tutela.