Art. 5. Autorizzazione provvisoria 1. Il comune, in caso di ristrutturazione totale o parziale dell'impianto, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di un impianto temporaneo. La domanda e' presentata dall'interessato unitamente ad una perizia giurata, redatta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici.