Art. 5.
                     Autorizzazione provvisoria
    1.  Il  comune,  in  caso  di  ristrutturazione totale o parziale
dell'impianto, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di
un  impianto  temporaneo.  La  domanda e' presentata dall'interessato
unitamente  ad una perizia giurata, redatta da un ingegnere o tecnico
abilitato,   attestante  il  rispetto  della  normativa  vigente,  in
particolare  in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, di
sicurezza  antincendio,  urbanistici,  di  tutela  dei beni storici o
artistici.